lunedì 19 marzo 2018

Asl, lista d'attesa lunga? Il diritto alla visita comunque.

Pochi sanno che è possibile fare la visita privata e pagare solo il ticket sanitario quando le Asl non sono in grado di assicurare la prenotazione in tempi brevi.

La Sanità pubblica è sempre più in difficoltà tra tagli di denaro e medici che se ne vanno; tutto ciò ricade sui cittadini che subiscono i disagi e le lungaggini delle attese per visite ed esami.  Quello maggiore è sicuramente  rappresentato dalle lunghissime liste d’attesa per prestazioni negli ospedali pubblici, che costringono i pazienti ad decidere per una costosa prestazione privata in modo da accorciare i tempi.


Ma esiste una legge che obbliga le Asl a elargire le prestazioni entro un termine massimo altrimenti il cittadino può rivolgersi a una struttura privata pagando però solo il tichet, come se fosse effettuata in una struttura pubblica.

Il decreto legislativo del 1998, n. 124 detta infatti delle direttive precise in materia di liste d’attesa. Il comma 10 art. 3 stabilisce che le Regioni, attraverso i direttori delle Aziende Unità Sanitarie locali e ospedali, devono stabilire i tempi massimi che intercorrono tra la prestazione quando viene richiesta e quando viene erogata. Questo intervallo di tempo deve essere ben divulgato e dovrebbe essere comunicato all’assistito al momento della richiesta della prestazione. L’articolo 3, infatti, tutela il diritto alla prestazione, e prevede che l’assistito possa chiedere che la prestazione venga effettuata privatamente al costo del ticket quando i tempi massimi di attesa superino quelli stabiliti.


Lo conferma anche  Tonino Aceti, coordinatore nazionale del Tribunale per i diritti del malato-Cittadinanzattiva: «Il diritto ad accedere alle cure pubbliche in tempi certi,  nonostante sia previsto da una serie di norme, nella realtà è ancora troppo poco conosciuto dai cittadini e ostacolato in pratica. Tra le cause c’è la scarsa trasparenza delle amministrazioni sui diritti dei cittadini. Ciò alimenta le asimmetrie informative, che penalizzano ancora una volta i più deboli. Sul rispetto dei tempi di attesa, sul corretto esercizio dell’intramoenia e più in generale sul rispetto dei diritti dei cittadini c’è da migliorare ancora molto dal punto di vista dei controlli, troppo pochi e con molte falle”.

In pratica, chi chiede una prestazione medico-specialistica o un accertamento diagnostico e l’amministrazione risponde  che i tempi di attesa superano rispettivamente i 30 e 60 giorni, può chiedere che la stessa prestazione gli venga fornita in intramoenia, ossia in attività libero-professionale intramuraria, senza dover pagare da “privato” ma pagando solo il ticket.

La differenza di costo è a carico dell’Azienda Sanitaria locale. E se il cittadino ha l’esenzione dal ticket  non paga nulla e il costo è a totale carico dell’Asl.

Nel caso, come accade in alcune realtà, che le ASL blocchino le liste di attesa, l’articolo 3 assicura ugualmente il diritto alla prestazione privata pagando il solo ticket. Bloccando le liste, infatti, l’ASL si pone nella situazione in cui non è in grado di svolgere il suo dovere nei confronti del cittadino.

Per far valere i propri diritti, il cittadino deve compilare un’istanza chiedendo la prestazione in regime di attività libero – professionale. L’istanza va intestata all’Azienda Sanitaria di appartenenza, ed è necessario allegare all’istanza la ricetta medica e la prescrizione del cup.


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