martedì 28 ottobre 2014

La mobilità per licenziamento collettivo dal 1 gennaio 2015

Ammortizzatori sociali: licenziamento collettivo - Durata dell'Indennità di mobilità dal 1 gennaio 2015

-Fonte Legge 28 giugno 2012, n. 92
-Normativa Collegata Legge 7 agosto 2012, n. 134
-Legge 23 luglio 1991, n. 223
-Specifiche: Il   nuovo   sistema   di   protezione   sociale introdotto dalla L. n. 92/2012 e successive
modificazioni,   attraverso   l’ASpI   e   la   Mini AspI, prevede un periodo di transizione che
comporta   una   graduale   riduzione   della durata dell’indennità per i lavoratori collocati
in mobilità dopo il 31 dicembre 2014

A chi si applica
 Alle imprese:
• industriali       che       hanno       impiegato mediamente   più   di   15   dip.   nell'ultimo semestre;
• del trasporto aereo, a prescindere dal n. di dipendenti;
• del   sistema   aereoportuale,   a   prescindere dal n. di dipendenti;
• commerciali     che     hanno     impiegato mediamente   più   di   200   dip.   nell'ultimo semestre;
• artigiane dell'indotto, nel solo caso in cui anche   l'azienda   committente   ha   fatto ricorso alla mobilità;
• di     vigilanza     che     hanno     impiegato mediamente   più   di   15   dip.     nell'ultimo semestre.
Alle
• aziende commerciali che hanno impiegato mediamente   tra   50   e   200   dipendenti nell'ultimo semestre;
• agenzie   di   viaggio   e   turismo   che   hanno impiegato mediamente più di 50 dipendenti nell'ultimo semestre.

Entro il 31 ottobre 2014, il Ministero del lavoro dovrebbe procedere, insieme alle associazioni   dei   datori   di   lavoro   ed   alle   organizzazioni   sindacali   dei   lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ad una ricognizione dell’attuale   regime   transitorio   relativo   alla   graduale   riduzione   della   durata dell'indennità per i lavoratori collocati in mobilità.

In   assenza   di   una   revisione   del   regime   transitorio,   segnaliamo   che   per determinare, caso per caso, la durata della prestazione e il possesso del requisito di età va posta particolare attenzione alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Allo stato, la durata dell’indennità di mobilità non subisce modifiche nel caso di cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori interessati entro e non oltre il 30 dicembre 2014 con iscrizione nelle liste di mobilità entro il 31 dicembre 2014.

Per tutti coloro che saranno iscritti nelle liste di mobilità a partire dall’1 gennaio 2015 la durata dell’indennità di mobilità sarà ridotta come evidenziato nella tabella sotto riportata.

Lavoratori collocati in mobilità:

Dal   1/1/2013 al 31/12/2014
Centro nord fino a 39 anni - durata in mesi 12
Centro nord da 40 a 49 anni - durata in mesi 24
Centro nord da 50 anni - durata in mesi 36
Sud fino a 39 anni - durata in mesi 24
Sud  da 40 a 49 anni - durata in mesi 36
Sud  da 50 anni - durata in mesi 48

Dal   1/1/2015 al 31/12/2015
Centro nord fino a 39 anni - durata in mesi 12
Centro nord da 40 a 49 anni - durata in mesi 18
Centro nord da 50 anni - durata in mesi 24
Sud fino a 39 anni - durata in mesi 12
Sud  da 40 a 49 anni - durata in mesi 24
Sud  da 50 anni - durata in mesi 36

Dal   1/1/2016 al 31/12/2016
Centro nord fino a 39 anni - durata in mesi 12
Centro nord da 40 a 49 anni - durata in mesi12
Centro nord da 50 anni - durata in mesi 18
Sud fino a 39 anni - durata in mesi 12
Sud  da 40 a 49 anni - durata in mesi 18
Sud  da 50 anni - durata in mesi 24

Dal   1/1/2017
Centro nord fino a 39 anni - durata in mesi 12
Centro nord da 40 a 49 anni - durata in mesi 12
Centro nord da 50 anni - durata in mesi 12/18
Sud fino a 39 anni - durata in mesi 12
Sud  da 40 a 49 anni - durata in mesi 12
Sud  da 50 anni - durata in mesi 12/18

(fonte Unindustria)













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