Ammortizzatori sociali: licenziamento collettivo - Durata dell'Indennità di mobilità dal 1 gennaio 2015
-Fonte Legge 28 giugno 2012, n. 92
-Normativa Collegata Legge 7 agosto 2012, n. 134
-Legge 23 luglio 1991, n. 223
-Specifiche: Il nuovo sistema di protezione sociale introdotto dalla L. n. 92/2012 e successive
modificazioni, attraverso l’ASpI e la Mini AspI, prevede un periodo di transizione che
comporta una graduale riduzione della durata dell’indennità per i lavoratori collocati
in mobilità dopo il 31 dicembre 2014
A chi si applica
Alle imprese:
• industriali che hanno impiegato mediamente più di 15 dip. nell'ultimo semestre;
• del trasporto aereo, a prescindere dal n. di dipendenti;
• del sistema aereoportuale, a prescindere dal n. di dipendenti;
• commerciali che hanno impiegato mediamente più di 200 dip. nell'ultimo semestre;
• artigiane dell'indotto, nel solo caso in cui anche l'azienda committente ha fatto ricorso alla mobilità;
• di vigilanza che hanno impiegato mediamente più di 15 dip. nell'ultimo semestre.
Alle
• aziende commerciali che hanno impiegato mediamente tra 50 e 200 dipendenti nell'ultimo semestre;
• agenzie di viaggio e turismo che hanno impiegato mediamente più di 50 dipendenti nell'ultimo semestre.
Entro il 31 ottobre 2014, il Ministero del lavoro dovrebbe procedere, insieme alle associazioni dei datori di lavoro ed alle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ad una ricognizione dell’attuale regime transitorio relativo alla graduale riduzione della durata dell'indennità per i lavoratori collocati in mobilità.
In assenza di una revisione del regime transitorio, segnaliamo che per determinare, caso per caso, la durata della prestazione e il possesso del requisito di età va posta particolare attenzione alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Allo stato, la durata dell’indennità di mobilità non subisce modifiche nel caso di cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori interessati entro e non oltre il 30 dicembre 2014 con iscrizione nelle liste di mobilità entro il 31 dicembre 2014.
Per tutti coloro che saranno iscritti nelle liste di mobilità a partire dall’1 gennaio 2015 la durata dell’indennità di mobilità sarà ridotta come evidenziato nella tabella sotto riportata.
Lavoratori collocati in mobilità:
Dal 1/1/2013 al 31/12/2014
Centro nord fino a 39 anni - durata in mesi 12
Centro nord da 40 a 49 anni - durata in mesi 24
Centro nord da 50 anni - durata in mesi 36
Sud fino a 39 anni - durata in mesi 24
Sud da 40 a 49 anni - durata in mesi 36
Sud da 50 anni - durata in mesi 48
Dal 1/1/2015 al 31/12/2015
Centro nord fino a 39 anni - durata in mesi 12
Centro nord da 40 a 49 anni - durata in mesi 18
Centro nord da 50 anni - durata in mesi 24
Sud fino a 39 anni - durata in mesi 12
Sud da 40 a 49 anni - durata in mesi 24
Sud da 50 anni - durata in mesi 36
Dal 1/1/2016 al 31/12/2016
Centro nord fino a 39 anni - durata in mesi 12
Centro nord da 40 a 49 anni - durata in mesi12
Centro nord da 50 anni - durata in mesi 18
Sud fino a 39 anni - durata in mesi 12
Sud da 40 a 49 anni - durata in mesi 18
Sud da 50 anni - durata in mesi 24
Dal 1/1/2017
Centro nord fino a 39 anni - durata in mesi 12
Centro nord da 40 a 49 anni - durata in mesi 12
Centro nord da 50 anni - durata in mesi 12/18
Sud fino a 39 anni - durata in mesi 12
Sud da 40 a 49 anni - durata in mesi 12
Sud da 50 anni - durata in mesi 12/18
(fonte Unindustria)
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