giovedì 27 marzo 2014

Il nuovo contratto di apprendistato


II Decreto legge n. 34/2014, in vigore dal 21 marzo 2014 e fatte salve eventuali
modifiche in sede di conversione in legge, ha introdotto rilevanti novità.

CONTRATTO DI APPRENDISTATO (art. 2)
Semplificazioni formali
I datori di lavoro non debbono più redigere per iscritto il piano formativo individuale
dell’apprendista.
Questa   semplificazione   va   attuata   con   attenzione   poiché,   seppur   non   più
necessaria   in   forma   scritta   ed   entro   il   termine   di   trenta   giorni   dal   momento
dell’assunzione, la redazione del piano formativo potrebbe comunque continuare
ad avere una sua utilità soprattutto in funzione di eventuali verifiche ispettive.
Percentuali di conferma per l’assunzione di nuovi apprendisti
Il decreto legge abroga tutte le norme che subordinavano l’assunzione di nuovi
apprendisti alla conferma di una quota dei rapporti di apprendistato in essere.
Apprendistato di primo livello per la qualifica e per il diploma professionale:
riduzione del costo.
Nell’apprendistato   di   primo   livello,   fatte   salve   disposizioni   derivanti   dalla
contrattazione   collettiva,   il   compenso   per   le   ore   di   formazione   può   essere
corrisposto nella misura del 35% del monte ore complessivo impiegato a tal fine.


ELENCO ANAGRAFICO DEI LAVORATORI (art. 3)
Il decreto legge precisa che non solo i cittadini italiani ma anche i comunitari e gli
stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, che intendono avvalersi dei servizi per
l’impiego, possono essere inseriti in un apposito elenco anagrafico, a prescindere
dl luogo di residenza.
Il decreto legge prevede che il soggetto privo di lavoro, per comprovare il suo stato
di disoccupazione, può presentarsi presso qualsiasi servizio per l’impiego e non più
soltanto presso il servizio competente in base al suo domicilio.

SEMPLIFICAZIONE DEL DURC (art. 4)
Verifica con modalità telematiche
Il decreto legge istituisce un nuovo sistema di verifica della regolarità contributiva
con modalità telematiche, in tempo reale, nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per
le imprese edili, delle Casse edili.
Validità temporale della verifica
L’esito dell'interrogazione del sistema telematico ha una validità di 120 giorni e
sostituisce, ad ogni effetto, il DURC, Documento Unico di Regolarità Contributiva,
ovunque   previsto,   fatta   eccezione   per   le   ipotesi   di   esclusione   che   saranno
individuate con il decreto attuativo.
Attraverso   l’interrogazione   del   sistema   telematico,   la   stazione   appaltante   può
assolvere   l’obbligo   di   accertamento   della   mancata   commissione   da   parte   del
fornitore   di   violazioni   gravi,   accertate   definitivamente,   in   materia   di   contributi
previdenziali e assistenziali.
Decreto interministeriale
La definizione delle modalità attuative è rinviata ad un decreto interministeriale, che
i  Ministri  del  Lavoro,  dell’Economia e  della  Semplificazione  della  PA  dovranno
adottare entro il 20 maggio, sentiti INPS e INAIL.
Il decreto interministeriale dovrà conformarsi ai seguenti criteri:
-     la verifica della regolarità, in tempo reale, riguarderà i pagamenti scaduti
sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la
verifica   è   effettuata,   a   condizione   che   sia   scaduto   anche   il   termine   di
presentazione   delle   relative   denunce   retributive;   la   verifica   comprende
anche le posizioni dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata
e continuativa, anche a progetto, che operano nell'impresa;
-     la verifica avviene tramite un’unica interrogazione negli archivi dell'INPS,
dell'INAIL e delle Casse edili, indicando esclusivamente il codice fiscale
del soggetto da verificare;
-    individuazione   delle   tipologie   di   pregresse   irregolarità   di   natura
previdenziale   ed   in   materia   di   tutela   delle   condizioni   di   lavoro   da
considerare ostative all’accesso ai benefici normativi e contributivi previsti
dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale.

(fonte: Unindustria)

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