II Decreto legge n. 34/2014, in vigore dal 21 marzo 2014 e fatte salve eventuali
modifiche in sede di conversione in legge, ha introdotto rilevanti novità.
CONTRATTI A TERMINE E SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO (art. 1)
Contratti a termine e somministrazione a termine di lavoro “acausali”
Il decreto legge n. 34/2014 abroga il sistema delle causali 1 e pone soltanto il limite
massimo di 36 mesi di durata del rapporto; tale limite può essere raggiunto anche
con più proroghe, secondo la nuova disciplina meglio specificata di seguito.
La disciplina della ”acausalità” viene estesa anche al contratto di somministrazione
di lavoro a termine.
Il contratto a termine “acausale” si applica non soltanto al primo rapporto a tempo
determinato, ma anche nelle ipotesi in cui sia già intervenuto un precedente
rapporto a termine 2 .
Il decreto legge conferma che l’apposizione del termine deve risultare, direttamente
o indirettamente, da atto scritto.
Il venir meno della necessità di indicare causali nel contratto a tempo determinato
dovrebbe comportare che l’eventuale apposizione di una causale non assumerà, in
generale, rilievo decisivo, pur mantenendo una specifica funzione, ad esempio, nel
caso delle ipotesi di stagionalità e di contratti a termine sottoscritti per sostituzione
dato che, in queste ipotesi, si potrà superare il tetto del 20% dell’organico
complessivo, come precisato più avanti.
Contratto a termine: proroghe
Il decreto legge n. 34/2014 introduce la possibilità di prorogare più volte il contratto
a termine, fino ad un massimo di otto volte, all’unica condizione che le proroghe si
riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato inizialmente
stipulato; non è invece più richiesta la sussistenza di “ragioni oggettive” 3 .
La questione dell’applicabilità del nuovo regime delle proroghe ai contratti a
termine in essere pone problemi interpretativi di rilievo, anche perché tali contratti
possono essere stati stipulati sia in regime di “causalità” che nelle ipotesi “acausali”
ammesse dalla precedente disciplina.
In prima approssimazione, con riserva di tornare in argomento a seguito dei
necessari approfondimenti tecnici:
- non sembrano rinvenirsi elementi normativi ostativi all’applicazione del
nuovo regime delle proroghe per i contratti nati come “acausali”;
- maggiori perplessità suscita invece l’applicazione del nuovo regime delle
proroghe ai contratti sorti con l’indicazione di una causale e, pertanto, in
base ad un “programma negoziale” che non sembra compatibile con il
mutato contesto normativo.
Occorre in ogni caso tener conto del fatto che le nuove norme, introdotte per
decreto legge, potrebbero essere oggetto di modifica in sede di conversione in
legge del provvedimento.
Introduzione di un limite percentuale alle assunzioni a termine
Ciascun datore di lavoro può stipulare contratti a termine nel limite del 20% rispetto
al proprio organico complessivo.
Tale limite non si applica ad alcune ipotesi 4 , fra cui le seguenti:
- attività stagionali 5 ,
- fasi di avvio di nuove attività,
- contratti sottoscritti per ragioni sostitutive.
Il limite del 20% può essere modificato solo dai contratti collettivi nazionali di
lavoro.
Le imprese che occupano fino a 5 dipendenti possono comunque stipulare un
contratto a termine.
La formulazione letterale della nuova disposizione 6 e la circostanza che non è stata
abrogata la norma 7 che demanda soltanto ai contratti collettivi nazionali di lavoro
l’individuazione di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione fanno
ritenere che il limite di legge del 20% non si applichi ai rapporti in
somministrazione.
(fonte: Unindustria)
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