II Decreto legge n. 34/2014, in vigore dal 21 marzo 2014 e fatte salve eventuali
modifiche in sede di conversione in legge, ha introdotto rilevanti novità.
CONTRATTO DI APPRENDISTATO (art. 2)
Semplificazioni formali
I datori di lavoro non debbono più redigere per iscritto il piano formativo individuale
dell’apprendista.
Questa semplificazione va attuata con attenzione poiché, seppur non più
necessaria in forma scritta ed entro il termine di trenta giorni dal momento
dell’assunzione, la redazione del piano formativo potrebbe comunque continuare
ad avere una sua utilità soprattutto in funzione di eventuali verifiche ispettive.
Percentuali di conferma per l’assunzione di nuovi apprendisti
Il decreto legge abroga tutte le norme che subordinavano l’assunzione di nuovi
apprendisti alla conferma di una quota dei rapporti di apprendistato in essere.
Apprendistato di primo livello per la qualifica e per il diploma professionale:
riduzione del costo.
Nell’apprendistato di primo livello, fatte salve disposizioni derivanti dalla
contrattazione collettiva, il compenso per le ore di formazione può essere
corrisposto nella misura del 35% del monte ore complessivo impiegato a tal fine.
ELENCO ANAGRAFICO DEI LAVORATORI (art. 3)
Il decreto legge precisa che non solo i cittadini italiani ma anche i comunitari e gli
stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, che intendono avvalersi dei servizi per
l’impiego, possono essere inseriti in un apposito elenco anagrafico, a prescindere
dl luogo di residenza.
Il decreto legge prevede che il soggetto privo di lavoro, per comprovare il suo stato
di disoccupazione, può presentarsi presso qualsiasi servizio per l’impiego e non più
soltanto presso il servizio competente in base al suo domicilio.
SEMPLIFICAZIONE DEL DURC (art. 4)
Verifica con modalità telematiche
Il decreto legge istituisce un nuovo sistema di verifica della regolarità contributiva
con modalità telematiche, in tempo reale, nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per
le imprese edili, delle Casse edili.
Validità temporale della verifica
L’esito dell'interrogazione del sistema telematico ha una validità di 120 giorni e
sostituisce, ad ogni effetto, il DURC, Documento Unico di Regolarità Contributiva,
ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione che saranno
individuate con il decreto attuativo.
Attraverso l’interrogazione del sistema telematico, la stazione appaltante può
assolvere l’obbligo di accertamento della mancata commissione da parte del
fornitore di violazioni gravi, accertate definitivamente, in materia di contributi
previdenziali e assistenziali.
Decreto interministeriale
La definizione delle modalità attuative è rinviata ad un decreto interministeriale, che
i Ministri del Lavoro, dell’Economia e della Semplificazione della PA dovranno
adottare entro il 20 maggio, sentiti INPS e INAIL.
Il decreto interministeriale dovrà conformarsi ai seguenti criteri:
- la verifica della regolarità, in tempo reale, riguarderà i pagamenti scaduti
sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la
verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di
presentazione delle relative denunce retributive; la verifica comprende
anche le posizioni dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata
e continuativa, anche a progetto, che operano nell'impresa;
- la verifica avviene tramite un’unica interrogazione negli archivi dell'INPS,
dell'INAIL e delle Casse edili, indicando esclusivamente il codice fiscale
del soggetto da verificare;
- individuazione delle tipologie di pregresse irregolarità di natura
previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da
considerare ostative all’accesso ai benefici normativi e contributivi previsti
dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale.
(fonte: Unindustria)