giovedì 3 luglio 2014

Canone Rai per le aziende: è da pagare?

Molte aziende in questi giorni stanno ricevendo una lettera dalla Rai con la richiesta di pagare il canone speciale, piuttosto salato. Quasi mai questo è dovuto e le condizioni principali per non pagarlo sono due:
- NON aver denunciato in Unico 2013 (redditi 2012) nessun apparecchio ricevente segnale tv
- NON avere in azienda nessun apparecchio con sintonizzatore tv, anche se non utilizzato.
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Per
meglio capire:
Premessa
Nella   comunicazione   la   Rai   mette   in   evidenza   che  “le   vigenti   disposizioni
normative 1   impongono l’obbligo del pagamento del canone speciale a chiunque
detenga, fuori dall’ambito familiare, uno o più apparecchi atti o adattabili (quindi
muniti     di     sintonizzatore)     alla     ricezione     delle     trasmissioni     televisive,
indipendentemente dall’uso al quale gli stessi vengono adibiti” 2 .
La   stessa   sottolinea,   inoltre,   che   “è   determinante,   pertanto,   la   detenzione
dell’apparecchio,   indipendentemente   dall’eventuale   destinazione   ad   usi   diversi
dalla visione dei programmi televisivi”.

Controlli antievasione: indicazione del Canone RAI in dichiarazione
La richiesta, che era già stata fatta nell’anno 2012, trova origine nell’ambito del
rafforzamento dei controlli sull’evasione del pagamento del canone RAI, previsti dal
legislatore con il “Decreto Salva Italia” del 2011 3 . La disposizione normativa, infatti,
ha   previsto   l’obbligo   per   le   società,   a   partire   dall’anno   2012,   di   indicare   nella
dichiarazione dei redditi se detengono o meno apparecchi  atti o adattabili  alla
ricezione di trasmissioni radio o radio televisive,  il numero di abbonamento, la
categoria di appartenenza  ai fini dell’applicazione della tariffa di abbonamento,
nonché ulteriori elementi utili al controllo.

Fonte dell’obbligazione
Per chiarire quali siano gli apparecchi soggetti al pagamento del canone speciale
RAI riteniamo utile richiamare la normativa istitutiva dell’obbligazione.
L’art.1 del Regio Decreto Legge n.246 del 21/2/1938   e  successive  modifiche
ha disposto che:
“Chiunque   detenga   uno  o   più   apparecchi   atti   od   adattabili   alla   ricezione   delle 
radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento, giusta le 
norme di cui al presente decreto.
La presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde 
elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l’impianto aereo, ovvero di linee
interne   per   il   funzionamento   di   apparecchi   radioelettrici,   fa   presumere   la
detenzione o l’utenza di un apparecchio radioricevente”
L’art.2   del   DLgs.   luogotenenziale   n.458/1944  ha  stabilito   che:  “Qualora   le
radioaudizioni siano effettuate in esercizi pubblici o in locali aperti al pubblico o 
comunque al di fuori dell’ambito familiare, o gli apparecchi radioriceventi siano 
impiegati a scopo di lucro diretto o indiretto, l’utente dovrà stipulare uno speciale 
contratto di abbonamento con la società concessionaria”.
Quest’ultima   norma   ha   introdotto,   dunque,  una   duplice   casistica:   l’obbligo   di
pagare   il   canone   per   chi   possiede   o   detiene   apparecchi   per   uso   familiare   e
l’obbligo di pagare un canone “speciale” per chi effettua radioaudizioni al di fuori
dell’ambito familiare, indipendentemente dalla finalità.
L’art.16 della Legge n.488/1999  ha previsto modalità applicative del canone di
abbonamento   speciale   diverse   in   base   alle   categorie   di   utenti   che   utilizzano
televisori (alberghi a 5 stelle, 4 e 3 stelle, scuole, mense aziendali, navi ed aerei,
esercizi pubblici, uffici, botteghe, negozi, studi professionali).
Per   le   imprese   che   rientrano   nella   categoria   “uffici”   il   canone   speciale   RAI   è
comprensivo dell’IVA al 4%.
Questa penalizzazione finanziaria è mitigata dal fatto che l’imposta assolta sul
canone è detraibile ed il costo del canone è deducibile dal reddito d’impresa.

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate e del MISE
L’evoluzione tecnologica degli ultimi anni ha comportato che oggi i televisori non
sono più gli unici apparecchi che consentono di ricevere trasmissioni televisive, ma
ciò è possibile anche attraverso diversi strumenti (esempio: computer, cellulari,
ecc.).
Di conseguenza, ci si è chiesti quali fossero nello specifico dettaglio gli apparecchi
atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni .
L’Agenzia delle Entrate 4 , in risposta ad un interpello, aveva affermato che l’obbligo
di pagamento del canone è legato alla semplice detenzione di apparecchi idonei a
ricevere il segnale televisivo,  a prescindere dall’utilizzo  che ne viene fatto, ma
rimandava   al   Ministero   delle   Telecomunicazioni   (oggi   Dipartimento   per   le
Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico) il compito di individuare le
tipologie   di   apparecchi   il   cui   possesso   comporti   l’obbligo   del   pagamento   del
canone speciale.
Prima   un   comunicato   ufficiale   della   stessa   RAI   datato   21/02/2012,   poi,
successivamente,   una   Nota   del   Ministero   dello   Sviluppo   n.12991   del
22/02/2012 hanno cercato di fare chiarezza.

In particolare, la Nota sottolinea che:
1.   L’art.   1   del   R.D.L.n.246/1938   fa   riferimento   al   servizio   di   “radio
diffusione”   non   includendo   altre   forme   di   diffusione   del   segnale
audio/video basate su portanti fisici diversi da quelli radio, come la Web
Radio, la Web Tv o IPTV. Il canone è, quindi, dovuto solo in presenza di un
impianto aereo atto alla captazione del segnale (antenna) oppure di un
dispositivo idoneo a sostituire l’impianto aereo, ovvero di linee interne per il
funzionamento di apparecchi radioelettrici.
2.   Sono   apparecchi  “atti”  a   ricevere   segnali   audio/video   radiodiffusi   i
“radioricevitori completi”, ossia quelli dotati di un sintonizzatore che operi
nelle bande di frequenze destinate al Servizio di radio diffusione (PNRF),
di un decodificatore e trasduttore del segnale audio/video (per la TV) o
solo audio (per la radio).
3.   Sono apparecchi “adattabili” quelli dotati di un sintonizzatore che operi
nelle bande di frequenze destinate al Servizio di radio diffusione (PNRF),
collegati   esternamente   ad   un   decodificatore   e   tasduttore   del   segnale
audio/video (per la TV) o solo audio (per la radio).
In   altre   parole,   il   requisito   fondamentale   è   che   l’apparecchio   possieda  un
sintonizzatore.
La   tabella   in   calce   alla   nota,   riporta   la   classificazione   per   tipologia   fornita   dal
Ministero; come si può vedere, il semplice personal computer non è né atto né
adattabile, mentre risultano atti alla ricezione, ad esempio, i lettori mp3 con radio
FM integrata.

Apparecchiature atte alla ricezione
- Ricevitori TV fissi;
- Ricevitori TV portatili;
- Ricevitori TV per mezzi mobili;
- Ricevitori radio fissi;
- Ricevitori radio portatili;
- Ricevitori radio per mezzi
mobili;
- Terminale d’utente per telefonia mobile dotato di ricevitore radiotv (es. cellulare DVB-H);
- Riproduttore multimediale dotato di ricevitore radiotv (es. lettore mp3 con radio FM integrata).
Apparecchiature adattabili alla ricezione
 - Videoregistratore dotato di sintonizzatore TV;
- Chiavetta USB dotata di sintonizzatore radiotv;
- Scheda per computer dotata di sintonizzatore radiotv;
- Decoder per la TV digitale terrestre;
- Ricevitore radiotv satellitare;
- Riproduttore multimediale, dotato di ricevitore radiotv, senza trasduttori (es. Media Center dotato di sintonizzatore radiotv).
Apparecchiature né atte né adattabili
- PC senza
sintonizzatore TV;
- monitor per computer;
- casse acustiche;
- videocitofoni.


E’,   quindi,   prevedibile   che   i   contribuenti   che   dichiarino   di   non   detenere   alcun
apparecchio  con tali caratteristiche possano essere soggetti ad accertamento.
Accertamento che risulta agevole per gli  Uffici fiscali:   basta, infatti, richiedere
l’esibizione del libro dei cespiti ammortizzabili  sul quale sono indicati gli eventuali
apparecchi acquistati  e  anche la data di acquisizione.



( fonte:Unindustria)

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