Molte aziende in questi giorni stanno ricevendo una lettera dalla Rai con la richiesta di pagare il canone speciale, piuttosto salato. Quasi mai questo è dovuto e le condizioni principali per non pagarlo sono due:
- NON aver denunciato in Unico 2013 (redditi 2012) nessun apparecchio ricevente segnale tv
- NON avere in azienda nessun apparecchio con sintonizzatore tv, anche se non utilizzato.
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Per
meglio capire:
Premessa
Nella comunicazione la Rai mette in evidenza che “le vigenti disposizioni
normative 1 impongono l’obbligo del pagamento del canone speciale a chiunque
detenga, fuori dall’ambito familiare, uno o più apparecchi atti o adattabili (quindi
muniti di sintonizzatore) alla ricezione delle trasmissioni televisive,
indipendentemente dall’uso al quale gli stessi vengono adibiti” 2 .
La stessa sottolinea, inoltre, che “è determinante, pertanto, la detenzione
dell’apparecchio, indipendentemente dall’eventuale destinazione ad usi diversi
dalla visione dei programmi televisivi”.
Controlli antievasione: indicazione del Canone RAI in dichiarazione
La richiesta, che era già stata fatta nell’anno 2012, trova origine nell’ambito del
rafforzamento dei controlli sull’evasione del pagamento del canone RAI, previsti dal
legislatore con il “Decreto Salva Italia” del 2011 3 . La disposizione normativa, infatti,
ha previsto l’obbligo per le società, a partire dall’anno 2012, di indicare nella
dichiarazione dei redditi se detengono o meno apparecchi atti o adattabili alla
ricezione di trasmissioni radio o radio televisive, il numero di abbonamento, la
categoria di appartenenza ai fini dell’applicazione della tariffa di abbonamento,
nonché ulteriori elementi utili al controllo.
Fonte dell’obbligazione
Per chiarire quali siano gli apparecchi soggetti al pagamento del canone speciale
RAI riteniamo utile richiamare la normativa istitutiva dell’obbligazione.
L’art.1 del Regio Decreto Legge n.246 del 21/2/1938 e successive modifiche
ha disposto che:
“Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle
radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento, giusta le
norme di cui al presente decreto.
La presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde
elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l’impianto aereo, ovvero di linee
interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici, fa presumere la
detenzione o l’utenza di un apparecchio radioricevente”
L’art.2 del DLgs. luogotenenziale n.458/1944 ha stabilito che: “Qualora le
radioaudizioni siano effettuate in esercizi pubblici o in locali aperti al pubblico o
comunque al di fuori dell’ambito familiare, o gli apparecchi radioriceventi siano
impiegati a scopo di lucro diretto o indiretto, l’utente dovrà stipulare uno speciale
contratto di abbonamento con la società concessionaria”.
Quest’ultima norma ha introdotto, dunque, una duplice casistica: l’obbligo di
pagare il canone per chi possiede o detiene apparecchi per uso familiare e
l’obbligo di pagare un canone “speciale” per chi effettua radioaudizioni al di fuori
dell’ambito familiare, indipendentemente dalla finalità.
L’art.16 della Legge n.488/1999 ha previsto modalità applicative del canone di
abbonamento speciale diverse in base alle categorie di utenti che utilizzano
televisori (alberghi a 5 stelle, 4 e 3 stelle, scuole, mense aziendali, navi ed aerei,
esercizi pubblici, uffici, botteghe, negozi, studi professionali).
Per le imprese che rientrano nella categoria “uffici” il canone speciale RAI è
comprensivo dell’IVA al 4%.
Questa penalizzazione finanziaria è mitigata dal fatto che l’imposta assolta sul
canone è detraibile ed il costo del canone è deducibile dal reddito d’impresa.
Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate e del MISE
L’evoluzione tecnologica degli ultimi anni ha comportato che oggi i televisori non
sono più gli unici apparecchi che consentono di ricevere trasmissioni televisive, ma
ciò è possibile anche attraverso diversi strumenti (esempio: computer, cellulari,
ecc.).
Di conseguenza, ci si è chiesti quali fossero nello specifico dettaglio gli apparecchi
atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni .
L’Agenzia delle Entrate 4 , in risposta ad un interpello, aveva affermato che l’obbligo
di pagamento del canone è legato alla semplice detenzione di apparecchi idonei a
ricevere il segnale televisivo, a prescindere dall’utilizzo che ne viene fatto, ma
rimandava al Ministero delle Telecomunicazioni (oggi Dipartimento per le
Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico) il compito di individuare le
tipologie di apparecchi il cui possesso comporti l’obbligo del pagamento del
canone speciale.
Prima un comunicato ufficiale della stessa RAI datato 21/02/2012, poi,
successivamente, una Nota del Ministero dello Sviluppo n.12991 del
22/02/2012 hanno cercato di fare chiarezza.
In particolare, la Nota sottolinea che:
1. L’art. 1 del R.D.L.n.246/1938 fa riferimento al servizio di “radio
diffusione” non includendo altre forme di diffusione del segnale
audio/video basate su portanti fisici diversi da quelli radio, come la Web
Radio, la Web Tv o IPTV. Il canone è, quindi, dovuto solo in presenza di un
impianto aereo atto alla captazione del segnale (antenna) oppure di un
dispositivo idoneo a sostituire l’impianto aereo, ovvero di linee interne per il
funzionamento di apparecchi radioelettrici.
2. Sono apparecchi “atti” a ricevere segnali audio/video radiodiffusi i
“radioricevitori completi”, ossia quelli dotati di un sintonizzatore che operi
nelle bande di frequenze destinate al Servizio di radio diffusione (PNRF),
di un decodificatore e trasduttore del segnale audio/video (per la TV) o
solo audio (per la radio).
3. Sono apparecchi “adattabili” quelli dotati di un sintonizzatore che operi
nelle bande di frequenze destinate al Servizio di radio diffusione (PNRF),
collegati esternamente ad un decodificatore e tasduttore del segnale
audio/video (per la TV) o solo audio (per la radio).
In altre parole, il requisito fondamentale è che l’apparecchio possieda un
sintonizzatore.
La tabella in calce alla nota, riporta la classificazione per tipologia fornita dal
Ministero; come si può vedere, il semplice personal computer non è né atto né
adattabile, mentre risultano atti alla ricezione, ad esempio, i lettori mp3 con radio
FM integrata.
Apparecchiature atte alla ricezione
- Ricevitori TV fissi;
- Ricevitori TV portatili;
- Ricevitori TV per mezzi mobili;
- Ricevitori radio fissi;
- Ricevitori radio portatili;
- Ricevitori radio per mezzi
mobili;
- Terminale d’utente per telefonia mobile dotato di ricevitore radiotv (es. cellulare DVB-H);
- Riproduttore multimediale dotato di ricevitore radiotv (es. lettore mp3 con radio FM integrata).
Apparecchiature adattabili alla ricezione
- Videoregistratore dotato di sintonizzatore TV;
- Chiavetta USB dotata di sintonizzatore radiotv;
- Scheda per computer dotata di sintonizzatore radiotv;
- Decoder per la TV digitale terrestre;
- Ricevitore radiotv satellitare;
- Riproduttore multimediale, dotato di ricevitore radiotv, senza trasduttori (es. Media Center dotato di sintonizzatore radiotv).
Apparecchiature né atte né adattabili
- PC senza
sintonizzatore TV;
- monitor per computer;
- casse acustiche;
- videocitofoni.
E’, quindi, prevedibile che i contribuenti che dichiarino di non detenere alcun
apparecchio con tali caratteristiche possano essere soggetti ad accertamento.
Accertamento che risulta agevole per gli Uffici fiscali: basta, infatti, richiedere
l’esibizione del libro dei cespiti ammortizzabili sul quale sono indicati gli eventuali
apparecchi acquistati e anche la data di acquisizione.
( fonte:Unindustria)