Chi, come me, in questi giorni sta consegnando le buste paghe relative al mesi di aprile, si sente chiedere dai dipendenti del famoso bonus di 80 euro che verrà elargito, salvo sorprese, dal mese di maggio (competenza).
Riposto qui le prime disposizioni operative ed i primi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate per i sostistuti d'imposta e per tutti quelli che vogliono cominciare a capire come stanno le cose oggettivamente al di là delle chiacchere politiche e elettorali.
Disposizioni normative
Con il cosiddetto “Decreto Renzi” 1 è stata prevista, per l’anno 2014, la “Riduzione
del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati”, con la finalità di ridurre,
nell’immediato, la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di
attuare, con la Legge di Stabilità per l’anno 2015, una complessiva revisione del
prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale.
La nuova disposizione normativa riconosce un credito ai titolari di reddito di lavoro
dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente 2 , la cui imposta
lorda, determinata su detti redditi, risulti di un importo superiore rispetto alle
detrazioni da lavoro spettanti.
L’importo del credito, noto come “bonus 80 euro”, non concorre alla formazione del
reddito ed è pari a:
• 640 euro per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000
euro;
• 640 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a
26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra
l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di
2.000 euro.
In sostanza, per i possessori di un reddito complessivo fino a 24.000 euro il
credito è di 640 euro, mentre se il reddito supera il limite di 24.000 euro, il
credito di 640 euro decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di
reddito complessivo pari a 26.000 euro.
La norma dispone che, per il solo anno 2014, il credito sia:
• rapportato al periodo di lavoro nell’anno;
• riconosciuto dai sostituti d’imposta in via automatica, ripartendolo fra le
retribuzioni erogate successivamente al 24 aprile 2014 .
In particolare, il “bonus” è attribuito sulle somme corrisposte in ciascun periodo di
paga rapportandolo al periodo stesso. A tal fine il sostituto d’imposta deve
utilizzare:
• fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibili nel
periodo di paga;
• per l’eccedenza, i contributi previdenziali dovuti nel medesimo periodo di
paga, i quali, limitatamente alla quota riferibile alla norma in commento,
non devono essere versati.
L’importo del credito riconosciuto, inoltre, dovrà essere indicato nel Modello CUD.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate 4 è intervenuta per fornire importanti chiarimenti operativi ed
indicazioni per la corretta applicazione “automatica” e per la rapida fruizione del
credito da parte dei beneficiari.
Con riferimento alla fruizione del credito, l’Amministrazione finanziaria ha precisato
che il “bonus” spettante ai lavoratori dipendenti ed assimilati, considerata la data di
entrata in vigore del decreto in commento (24 aprile 2014), deve essere
riconosciuto dai sostituti d’imposta:
• a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio;
• solo nel caso in cui “ciò non sia possibile per ragioni esclusivamente
tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni”, i sostituti
d’imposta potranno riconoscere il credito a partire dalle retribuzioni erogate
nel successivo mese di giugno.
L’apertura al rinvio del “bonus” nelle buste paga del mese di giugno, di
conseguenza, è legata a problemi tecnici relativi alle procedure di pagamento delle
retribuzioni riguardanti, principalmente, gli aggiornamenti software dei programmi
paghe che dovranno essere adeguati per tenere conto delle nuove disposizioni.
La circolare dell’Agenzia, inoltre, analizza il nuovo credito e ricorda che lo stesso è
riconosciuto
solo per l’anno 2014, in attesa dell’intervento normativo strutturale da
attuare con la Legge di Stabilità per l’anno 2015.
Soggetti beneficiari del credito e presupposti per il diritto
Per prima cosa la circolare si sofferma sui soggetti beneficiari del “bonus”, che
come indicato dalla disposizione normativa 5 sono i lavoratori dipendenti e assimilati
che percepiscono i redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel
comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del
TUIR.
La norma richiede di verificare l’esistenza di tre presupposti fondamentali per la
maturazione del diritto al credito:
• che i redditi prodotti dai lavoratori appartengano alla tipologia indicata dalla
norma stessa;
• che i redditi percepiti producano un’imposta a debito dopo l’applicazione
delle detrazioni per lavoro dipendente spettanti 6 ai lavoratori;
• che l’importo del reddito complessivo dei lavoratori dipendenti/assimilati
non sia superiore a 26.000 euro.
I potenziali beneficiari del “bonus”, secondo il primo requisito, sono i contribuenti il
cui reddito complessivo è formato:
• dai redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del TUIR;
• dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50,
comma 1, del TUIR, di seguito specificati:
compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lettera a);
le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti
per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lettera b);
somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o
sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lettera c);
redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
(lettera c-bis);
remunerazioni dei sacerdoti (lettera d);
le prestazioni pensionistiche di cui al d.lgs. n. 124 del 1993 comunque
erogate (lettera h-bis);
compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni
normative (lettera l).
Il secondo requisito richiesto per la maturazione del diritto al “bonus” è la
sussistenza di un’imposta lorda a debito, dopo aver apportato le detrazioni per
lavoro dipendente.
In relazione ai beneficiari dei redditi richiamati, quindi, il credito non è applicabile ai
cosiddetti “incapienti”, in quanto tali soggetti non soddisfano il secondo requisito
richiesto dalla norma, che richiede appunto che l’imposta lorda, calcolata sui redditi
in esame, risulti di importo superiore a quella della detrazione di lavoro dipendente
spettante al lavoratore.
L’Agenzia precisa che ai fini del riconoscimento del “bonus”, invece, non è rilevante
la circostanza che l’imposta lorda sia ridotta o azzerata da detrazioni diverse da
quelle di lavoro dipendente, quali ad esempio, le detrazioni per carichi di famiglia 7 .
Questo significa che l’importo del “bonus”, per tutti gli aventi diritto, non verrà
diminuito neppure nei casi in cui le detrazioni da familiari a carico dovessero
diminuire o azzerare l’imposta del contribuente/lavoratore.
Terzo requisito è la titolarità di un reddito complessivo (anche in questo caso da
considerare al netto del reddito dell’immobile adibito ad abitazione principale e
delle relative pertinenze), per l’anno d’imposta 2014, che non deve superare i
26.000 euro.
La norma dispone che il credito è da riconoscere in misura differenziata a seconda
dell’ammontare del reddito complessivo 2014. Di seguito, uno specchietto
riassuntivo del “bonus” spettante in relazione al reddito complessivo del
contribuente:
Reddito complessivo 2014:
fino ad euro 8.000
nessun credito (soggetti incapienti)
superiore ad euro 8.000 ma non ad euro 24.000
euro 640
superiore ad euro 24.000 ma non ad euro 26.000
euro 640 x 26.000 – reddito complessivo 2.000
Superiore ad euro 26.000
nessun credito (superamento dei limiti di reddito previsti dalla norma)
Se l’importo totale del “bonus” è pari a 640 euro, prendendo come riferimento tutto
il periodo di imposta 2014, la quota di credito spettante al lavoratore a mese è pari
a 80 euro, dovendo considerare che l’erogazione deve essere effettuata negli 8
mesi che mancano alla fine dell’anno (dal mese di maggio 2014).
Sono tenuti al riconoscimento del credito i sostituti d’imposta che devono applicare
la ritenuta a titolo di acconto dell’imposta dovuta dai percipienti sui redditi di lavoro
dipendente da essi corrisposti 8 , vale a dire:
• gli enti e le società indicati nell’articolo 73, comma 1, del TUIR;
• le società e associazioni indicate nell’articolo 5 del TUIR;
• le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell’articolo
55 del TUIR;
• le imprese agricole;
• le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
• il curatore fallimentare;
• il commissario liquidatore;
• il condominio.
Sono altresì tenute a riconoscere il credito, quali sostituti d’imposta 9 :
• le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento
autonomo;
• le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte
costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi
legislativi delle regioni a statuto speciale.
Il “bonus” deve essere riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti
d’imposta, in aggiunta alle retribuzioni erogate, senza attendere alcuna richiesta
esplicita da parte dei beneficiari. L’erogazione, come anticipato in precedenza,
deve avvenire a partire dalle retribuzioni corrisposte nel mese di maggio 2014,
ripartendo l’ammontare del “bonus” sui singoli periodi di paga. Solo in caso di
impossibilità “tecniche” il credito sarà riconosciuto a partire dalle retribuzioni
erogate nel mese di giugno 2014.
Per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente si applicano le stesse regole
previste per i redditi di lavoro dipendente.
Modalità di determinazione del credito da parte del sostituto
I sostituti di imposta devono determinare la spettanza del credito ed il relativo
importo sulla base dei dati reddituali a loro disposizione. In particolare, la verifica
per la maturazione del diritto al “bonus” e per l’importo dovuto al singolo lavoratore
deve essere effettuata dal sostituto d’imposta utilizzando:
• il reddito annuale presunto e le detrazioni riferiti alle somme e valori che
lo stesso corrisponderà durante l’anno 2014;
• gli eventuali dati di cui il sostituto entra in possesso, ad esempio, per
effetto di comunicazioni da parte del lavoratore, anche in relazione ai
redditi derivanti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell’anno 2014 (per
rapporti cessati in corso d’anno o per contemporanei rapporti di lavoro con
altri sostituti).
Il “bonus”, come previsto dal decreto in commento, deve essere rapportato al
periodo di lavoro nell’anno. Per questa ragione, se ricorrano i presupposti per
fruire del beneficio, il credito di euro 640 (oppure il minore importo spettante per
effetto della riduzione prevista per i titolari di reddito complessivo superiore a euro
24.000 ma non a euro 26.000) deve essere rapportato in relazione alla durata,
eventualmente inferiore all’anno, del rapporto di lavoro, considerando il numero di
giorni lavorati nell’anno.
Per il calcolo del periodo di lavoro nell’anno 2014 si tiene conto delle ordinarie
regole applicabili con riferimento al calcolo delle detrazioni da lavoro dipendente.
Come detto, il “bonus” è parametrato al periodo di lavoro nell’anno, pertanto, in
molte situazioni sarà necessario procedere a un ricalcolo dell’importo
eventualmente spettante come, ad esempio, nel caso in cui le assunzioni siano
avvenute nel corso dell’anno 2014 ovvero siano presenti cessazioni di rapporti di
lavoro successive al mese di maggio 2014.
I sostituti d’imposta che hanno effettuato la prima verifica reddituale considerando
un reddito annuale presunto e una durata del rapporto comprendente l’intero
periodo d’imposta 2014, inoltre, in sede di conguaglio di fine anno o fine rapporto,
dovranno fare le necessarie verifiche ed eventualmente rettifiche per la corretta
attribuzione del credito.
Gli adempimenti dei sostituti d’imposta per i recupero del credito erogato
La norma prevede che il “bonus” è attribuito ai dipendenti/collaboratori sugli
emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso.
Al fine di erogare il credito, il sostituto d’imposta utilizza, fino a capienza,
l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e,
per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, i
quali non devono quindi essere versati, ferme restando le aliquote di computo delle
prestazioni.
Di conseguenza, il sostituto d’imposta, per erogare il credito, deve utilizzare
l’ammontare complessivo delle ritenute da versare in ciascun periodo di paga quali,
ad esempio, le ritenute relative all’IRPEF, alle addizionali regionale e comunale
nonché le ritenute relative all’imposta sostitutiva sui premi di produttività o al
contributo di solidarietà.
Solo in caso di incapienza del monte ritenute, tale da non consentire l’erogazione
del credito nello stesso periodo di paga a tutti i percipienti che ne hanno diritto, il
decreto prevede che il sostituto d’imposta possa utilizzare, per la differenza, i
contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, i quali non devono
quindi essere versati. I contributi utilizzati per l’erogazione del credito e non versati
dai sostituti di imposta alle gestioni previdenziali, sono scomputati dall’INPS
dall’ammontare delle ritenute da versare mensilmente all’Erario nella sua qualità di
sostituto d’imposta.
L’importo del credito riconosciuto ai lavoratori dovrà essere indicato dal sostituto
d’imposta nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
(CUD) e nel modello 770.
Contribuenti senza sostituto d’imposta richiesta del credito
I contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente (ad esempio, collaboratori
familiari, autisti e altri addetti alla casa) che non hanno un sostituto di imposta
possono richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di
imposta 2014, secondo modalità che saranno specificate nei modelli delle
dichiarazioni dei redditi (Modelli 730/2015 o UNICO PF 2015). In questo caso il
bonus potrà essere utilizzato in compensazione nel modello F24 o richiesto a
rimborso.
La possibilità di richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi si applica anche
ai contribuenti per i quali il credito in commento, spettante solo per l’anno d’imposta
2014, non sia stato riconosciuto, in tutto o in parte, dai sostituti d’imposta, ad
esempio perché relativo a un rapporto di lavoro cessato prima del mese di maggio.
Recupero del credito non spettante e restituzione in dichiarazione
L’Agenzia delle Entrate, nella propria circolare, ha precisato che i contribuenti che
non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio, ad esempio perché
titolari di un reddito complessivo superiore a euro 26.000 derivante da redditi
diversi da quelli erogati dal sostituto d’imposta, sono tenuti a darne comunicazione
al sostituto d’imposta il quale potrà recuperare il credito eventualmente erogato
dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa
la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di
conguaglio di fine anno o di fine rapporto.
Il contribuente che abbia comunque percepito dal sostituto d’imposta un “bonus” in
tutto o in parte non spettante è tenuto alla sua restituzione in sede di dichiarazione
dei redditi.
Rilevanza del credito
Per espressa previsione normativa 10 , il “bonus” non concorre alla formazione del
reddito, quindi, le somme erogate a tale titolo non sono imponibili ai fini IRPEF,
comprese le relative addizionali regionali e comunali. Non costituendo retribuzione
per il percettore, i crediti erogati non incidono sul calcolo dell’IRAP dovuta dai
sostituti d’imposta.
Le principali problematiche relative all’applicazione della norma
La circolare dell’Agenzia delle Entrate non chiarisce alcuni dubbi sulle modalità di
applicazione del “bonus”, soprattutto in tutte quelle situazioni dove potrebbero
coesistere contemporaneamente più rapporti di lavoro, in particolare, con
riferimento al lavoro a progetto ed ai contratti a tempo parziale.
Nel caso di più contratti a progetto, ad esempio, ogni sostituto di imposta dovrebbe
essere tenuto a riconoscere il “bonus” automaticamente, se il collaboratore non
comunica nulla al proprio sostituto prima delle operazioni di conguaglio di fine anno
o fine rapporto. Nel caso di mancata comunicazione, il collaboratore avendo
beneficiato contemporaneamente del “bonus” riconosciuto da più datori di lavoro,
dovrà come percipiente restituire la quota non dovuta in sede di dichiarazione dei
redditi.
Il coinvolgimento dei contributi previdenziali, inoltre, con tutta probabilità,
determinerà un aggiornamento delle procedure UNIEMENS in grado di evidenziare
il recupero del credito sui contributi previdenziali in caso di incapienza. Nel caso di
aziende che pagano gli stipendi all’inizio del mese successivo a quello di
riferimento, considerato che la norma prevede, in caso di incapienza del monte
ritenute, il recupero del credito sui contributi previdenziali dello stesso periodo di
paga, non è chiaro come debba avvenire il recupero di dette differenze tenuto
conto dei due principi, competenza per l’INPS e cassa per l’Erario, che genera uno
sfasamento temporale.
Su questi passaggi, e in generale, sulla portata del provvedimento sono attesi
ulteriori chiarimenti ministeriali ed I.N.P.S..
(fonte Unindustria)