Ecco uno dei tanti
aumenti di imposta in vigore dal 26 giugno 2013.
Con la Legge n. 71 del 24 giugno 2013, di conversione del
Decreto Legge n. 43 del
26 aprile 2013,
pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 147
del 25 giugno
2013, è
stato disposto l’aumento dell'imposta fissa di bollo.
In particolare, il
legislatore ha disposto
che, ovunque ricorrano,
le misure
dell’imposta fissa di bollo sono rideterminate:
- nella misura di euro 2,00,
per quella stabilita in precedenza in euro 1,81;
- nella misura di euro 16,00 per quella stabilita in precedenza in euro
14,62.
L'aumento del bollo
è destinato a
reperire le risorse necessarie a far fronte alla spesa di
197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2014 al 2019 al fine della concessione di contributi a privati, per
la ricostruzione o riparazione di
immobili, prioritariamente adibiti
ad abitazione principale, danneggiati ovvero
per l'acquisto di nuove
abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta nel
corso del sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo.
L’incremento è destinato ad avere effetto in molti ambiti,
quali, ad esempio, gli atti
pubblici e relative
copie autentiche, le
scritture private autenticate,
le scritture
private non autenticate
a firma “congiunta”, i
contratti di locazione
immobiliare, le istanze
alla pubblica amministrazione, le
formalità nei pubblici
registri, l'imposta
dovuta per la "bollatura" del libro giornale e del libro degli
inventari,
nonché per la
vidimazione dei libri
sociali di cui
all'articolo 2421
C.c.
Per le imprese individuali e le società di persone, invece,
l'imposta di bollo dovuta
per il libro
giornale e il
libro degli inventari
è maggiorata di
ulteriori euro 16,00
e pertanto è complessivamente
pari ad euro 32,00 (16 x 2).
Fatture, note e ricevute
D.P.R. n. 642/1972
prevede l’assoggettamento all’imposta
di bollo “per
ogni
esemplare” di “fatture,
note, conti e
simili documenti, recanti
addebitamenti o
accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o
consegnati pure tramite terzi…”
riguardanti
operazioni non soggette
ad IVA e
di importo complessivo
superiore a 77,47 euro.
Ricevute, lettere, altri documenti
L'imposta dovuta sulle fatture, note, ricevute e quietanze,
di importo superiore a
euro 77,47 è stata quindi aumentata da euro 1,81 ad
euro 2,00,
L’aumento
riguarda anche la
misura dell'imposta di
bollo riferita alle
ricevute,
lettere e ricevute
di accreditamento e
di altri documenti,
anche se non
sottoscritti, connessi a
rapporti commerciali anche
se consegnati per
l'incasso
presso aziende di
credito, di cui
l’articolo 14, della
Tariffa – Parte
Prima -
Allegato A del
D.P.R. n. 642/1972.
L'ammontare dell'imposta è
differenziato a
seconda dell'importo del documento:
Atto
|
Fino al 25/06/13
|
Dal 26/06/13
|
Ricevute, lettere e ricevute di accreditamento e altri documenti, anche se non sottoscritti, nascenti da
rapporti di carattere commerciale, negoziati,
ancorché consegnati per l'incasso, presso aziende
e istituti di
credito, per ogni esemplare: quando la somma non
supera : euro 129,11
|
euro 1,81
|
euro 2,00
|
oltre euro 129,11 fino a euro 258,23
|
euro 2,58
|
euro 2,58
|
oltre euro 258,23
fino a euro 516,46
|
euro 4,65
|
euro 4,65
|
oltre euro 516,46
|
euro 6,80
|
euro 6,80
|
Nota bene
: Considerato che
l’imposta di bollo
è generalmente assolta
mediante
contrassegno
rilasciato, con modalità
telematiche, da parte
degli intermediari
convenzionati con l’Agenzia
delle Entrate (tabaccai),
in caso marche
da bollo in
giacenze di importi inferiori a quelli ora richiesti, non
dovrebbero esserci problemi
per acquistare marche di valore tale da consentirne
l’integrazione (pari a euro 0,19
ovvero euro 1,38). (Fonte Unindustria)
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