“Ogni anno è sempre la stessa storia”, dice Mauro Antonelli, dell’Unione nazionale consumatori ed esperto del settore. “Se si usufruisce dei servizi – spiega – messi a disposizioni del lido, come per esempio ombrellone, sdraio, docce e cabina, è normale e corretto che il gestore pretenda il pagamento. Ma chi vuole semplicemente raggiungere il mare per fare un bagno passando dallo stabilimento balneare non deve pagare alcun ticket d’ingresso”. Non mancano, però, avverte, “gestori che continuano a fare orecchie da mercante e impediscono l’ingresso a chi vuole anche solo arrivare alla battigia, per quanto l’ingresso deve essere sempre libero e gratuito: a stabilirlo è la legge”.
Per fare un bagno non si deve pagare nulla: cosa dice la legge
Ebbene, cosa stabilisce la legge nello specifico? “Oltre all’articolo 11 della legge numero 217 del 2011, che prevede ‘il diritto libero e gratuito di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione’, la legge numero 296 del 2006 – fa notare Mauro Antonelli – stabilisce ‘l’obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione’. Per battigia si intende la striscia di sabbia su cui l’onda va a infrangersi. Insomma, l’accesso al mare è libero e per fare un bagno non si deve pagare nulla”. Se, quindi, “non fanno passare attraverso lo stabilimento balneare per raggiungere il mare e fare il bagno o tentano di far pagare, si possono chiamare direttamente i vigili – assicura – e chiedergli di intervenire sul posto, così che possano redigere un verbale”.“Diverso è il discorso – puntualizza Antonelli – per ombrelloni o sdraio. La legge garantisce l’accesso e il transito gratuito per il raggiungimento della battigia, ma è meno chiara su quello che accade se mi fermo sulla battigia o a pochi metri di distanza. Infatti, garantisce un generico diritto alla fruizione della battigia non solo ai fini della balneazione (si dice ‘anche’), ma non chiarisce esattamente cosa si intenda per fruizione, se passeggiare, fermarsi o giocare a palla”. “Resta il fatto – prosegue Antonelli dell’Unione nazionale consumatori – che i titolari degli stabilimenti devono fare in modo di non impedire agli altri bagnanti l’accesso al mare e il transito per il raggiungimento della battigia. Se, però, possiamo sicuramente affermare che un ombrellone o una sedia sdraio sono certamente ingombranti e ostacolano il transito, diventa più difficile comprendere perché lo sia anche un asciugamano, magari debitamente piegato o dei vestiti ammucchiati”.
La materia è regolata anche da Regioni e Comuni. “La legge numero 296 del 27 dicembre 2006, all’articolo 1 comma 254 – sottolinea l’esperto dell’Unc – prevede che siano le Regioni a dover ‘individuare un corretto equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili’ e a ‘individuare le modalità e la collocazione dei varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione’.
Ci sono poi le ordinanze dei Comuni. Molte di esse prevedono il divieto di occupare con ombrelloni, sdraio o anche semplici teli mare, la fascia di 5 metri dalla battigia e il divieto di permanenza in tale spazio, poiché deve rimanere a disposizione per i mezzi di soccorso. In questo caso, comunque, il divieto vale per tutti, anche per i gestori dello stabilimento, e permane anche se si paga l’ingresso.