Voglio portare a conoscenza della Legge Pinto, una legge che permette di avere un risarcimento dallo Stato nel caso fallimento si chiuda oltre i sei anni dal suo inizio.
E' una legge abbastanza sconosciuta e, ovviamente, poco "pubblicizzata" ma che può far incassare delle belle sommette visto che in Italia i fallimenti durano sempre tantissimi anni.
Questo è un link dove si può vedere la normativa con tutte le modifiche apportate negli anni.
IL TESTO DELLA LEGGE
LEGGE 24 marzo 2001, n. 89
Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine
ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di
procedura civile.
(G.U. SERIE GENERALE N. 78 DEL 3/4/2001)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Capo I
DEFINIZIONE IMMEDIATA DEL PROCESSO CIVILE
Art. 1.
Pronuncia in camera di consiglio
1. L'articolo 375 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 375. - (Pronuncia in camera di consiglio). - La Corte, sia a
sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera
di consiglio quando riconosce di dovere:
1) dichiarare l'inammissibilita' del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto;
2) ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia
eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332;
3) dichiarare l'estinzione del processo per avvenuta rinuncia a norma dell'articolo 390;
4) pronunciare in ordine all'estinzione del processo in ogni altro caso;
5) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione.
La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia
sentenza in camera di consiglio quando il ricorso principale e quello
incidentale eventualmente proposto sono manifestamente fondati e vanno,
pertanto, accolti entrambi, o quando riconosce di dover pronunciare il
rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o
per manifesta infondatezza degli stessi, nonche' quando un ricorso va
accolto per essere manifestamente fondato e l'altro va rigettato per
mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per manifesta
infondatezza degli stessi.
La Corte, se ritiene che non ricorrano le ipotesi di cui al primo e al secondo comma, rinvia la causa alla pubblica udienza.
Le conclusioni del pubblico ministero, almeno venti giorni prima
dell'adunanza della Corte in camera di consiglio, sono notificate agli
avvocati delle parti, che hanno facolta' di presentare memorie entro il
termine di cui all'articolo 378 e di essere sentiti, se compaiono, nei
casi previsti al primo comma, numeri 1), 4) e 5), limitatamente al
regolamento di giurisdizione, e al secondo comma".
Capo II
EQUA RIPARAZIONE
Art. 2.
Diritto all'equa riparazione.
1. Chi ha subìto un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto
di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4
agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine
ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha
diritto ad una equa riparazione.
2. Nell'accertare la violazione il giudice valuta la complessità del
caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del
giudice durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto
chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione (
1).
2-bis. Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1
se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due
anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità. Ai fini
del computo della durata il processo si considera iniziato con il
deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la
notificazione dell'atto di citazione. Si considera rispettato il termine
ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in
tre anni, e se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni. Il
processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualità di
imputato, di parte civile o di responsabile civile, ovvero quando
l'indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini
preliminari (
5).
2-ter. Si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il
giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a
sei anni (
3).
2-quater. Ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cui il
processo è sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a
decorrere il termine per proporre l'impugnazione e la proposizione della
stessa (
4).
2-quinquies. Non è riconosciuto alcun indennizzo:
a) in favore della parte soccombente condannata a norma dell'articolo 96 del codice di procedura civile;
b) nel caso di cui all'articolo 91, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile;
c) nel caso di cui all'articolo 13, primo comma, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
d) nel caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione connessa a condotte dilatorie della parte;
e) quando l'imputato non ha depositato istanza di accelerazione del
processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini
cui all'articolo 2-bis;
f) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia
determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento (
5).
3. (...) (
6).
(1) Comma così sostituito dall'art. 55, co. 1, lett. a), n. 1), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134.
(2) Comma aggiunto dall'art. 55, co. 1, lett. a), n. 2), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134.
(3) Comma aggiunto dall'art. 55, co. 1, lett. a), n. 2), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134.
(4) Comma aggiunto dall'art. 55, co. 1, lett. a), n. 2), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134.
(5) Comma aggiunto dall'art. 55, co. 1, lett. a), n. 2), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134.
(6) Il comma che recitava: "3. Il giudice determina la riparazione a norma dell' articolo 2056 del codice civile, osservando le disposizioni seguenti:
a) rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di cui al comma 1;
b) il danno non patrimoniale è riparato, oltre che con il pagamento di
una somma di denaro, anche attraverso adeguate forme di pubblicità
della dichiarazione dell'avvenuta violazione." è stato abrogato dall'art. 55, co. 1, lett. a), n. 3), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134.
Art. 2-bis.
Misura dell'indennizzo (1).
1. Il giudice liquida a titolo di equa riparazione una somma di denaro,
non inferiore a 500 euro e non superiore a 1.500 euro, per ciascun
anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine
ragionevole di durata del processo.
2. L'indennizzo è determinato a norma dell'articolo 2056 del codice civile, tenendo conto:
a) dell'esito del processo nel quale si è verificata la violazione di cui al comma 1 dell'articolo 2;
b) del comportamento del giudice e delle parti;
c) della natura degli interessi coinvolti;
d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte.
3. La misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in
ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a
quello del diritto accertato dal giudice.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 55, co. 1, lett. b), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134.
Art. 3.
Procedimento (1).
1. La domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente
della corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice competente
ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare
nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o
estinto relativamente ai gradi di merito il procedimento nel cui ambito
la violazione si assume verificata. Si applica l'articolo 125 del
codice di procedura civile.
2. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia
quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro
della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare.
Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell'economia e
delle finanze.
3. Unitamente al ricorso deve essere depositata copia autentica dei seguenti atti:
a) l'atto di citazione, il ricorso, le comparse e le memorie relativi
al procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata;
b) i verbali di causa e i provvedimenti del giudice;
c) il provvedimento che ha definito il giudizio, ove questo si sia concluso con sentenza od ordinanza irrevocabili.
4. Il presidente della corte d'appello, o un magistrato della corte a
tal fine designato, provvede sulla domanda di equa riparazione con
decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del
ricorso. Si applicano i primi due commi dell'articolo 640 del codice di
procedura civile.
5. Se accoglie il ricorso, il giudice ingiunge all'amministrazione
contro cui è stata proposta la domanda di pagare senza dilazione la
somma liquidata a titolo di equa riparazione, autorizzando in mancanza
la provvisoria esecuzione. Nel decreto il giudice liquida le spese del
procedimento e ne ingiunge il pagamento.
6. Se il ricorso è in tutto o in parte respinto la domanda non può
essere riproposta, ma la parte può fare opposizione a norma
dell'articolo 5-ter.
7. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili.
(1) L'articolo che recitava: "1. La domanda di equa riparazione si
propone dinanzi alla corte di appello del distretto in cui ha sede il
giudice competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura
penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui
distretto e' concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero
pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata.
2. La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria
della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura
speciale e contenente gli elementi di cui all'articolo 125 del codice di
procedura civile.
3. Il ricorso e' proposto nei confronti del Ministro della giustizia
quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro
della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare.
Negli altri casi e' proposto nei confronti del Ministro dell'economia e
delle finanze.
4. La corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti
del codice di procedura civile. Il ricorso, unitamente al decreto di
fissazione della camera di consiglio, e' notificato, a cura del
ricorrente, all'amministrazione convenuta, presso l'Avvocatura dello
Stato. Tra la data della notificazione e quella della camera di
consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.
5. Le parti hanno facolta' di richiedere che la corte disponga
l'acquisizione in tutto o in parte degli atti e dei documenti del
procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione di cui
all'articolo 2 ed hanno diritto, unitamente ai loro difensori, di essere
sentite in camera di consiglio se compaiono. Sono ammessi il deposito
di memorie e la produzione di documenti sino a cinque giorni prima della
data in cui e' fissata la camera di consiglio, ovvero sino al termine
che e' a tale scopo assegnato dalla corte a seguito di relativa istanza
delle parti.
6. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso,
decreto impugnabile per cassazione. Il decreto e' immediatamente
esecutivo.
7. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene, nei
limiti delle risorse disponibili, a decorrere dal 1º gennaio 2002." è stato così sostituito dall’art. 55, co. 1, lett. c), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134.
Art. 4.
Termine di proponibilità (1).
1. La domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza,
entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il
procedimento è divenuta definitiva.
(1) L'articolo che recitava: "Art. 4. Termine e condizioni di
proponibilità. 1. La domanda di riparazione puo' essere proposta durante
la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume
verificata, ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in
cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta
definitiva." è stato così sostituito dall’art. 55, co. 1, lett. d), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134.
Art. 5.
Notificazioni e comunicazioni (1).
1. Il ricorso, unitamente al decreto che accoglie la domanda di equa
riparazione, è notificato per copia autentica al soggetto nei cui
confronti la domanda è proposta.
2. Il decreto diventa inefficace qualora la notificazione non sia
eseguita nel termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria del
provvedimento e la domanda di equa riparazione non può essere più
proposta.
3. La notificazione ai sensi del comma 1 rende improponibile
l'opposizione e comporta acquiescenza al decreto da parte del
ricorrente.
4. Il decreto che accoglie la domanda è altresì comunicato al
procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell'eventuale avvio
del procedimento di responsabilità, nonché ai titolari dell'azione
disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal
procedimento.
(13) L'articolo che recitava: "Art. 5. Comunicazioni. 1. Il
decreto di accoglimento della domanda e' comunicato a cura della
cancelleria, oltre che alle parti, al procuratore generale della Corte
dei conti, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di
responsabilita', nonche' ai titolari dell'azione disciplinare dei
dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento." è stato così sostituito dalla lettera e) del comma 1 dell’art. 55, co. 1, lett. e), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134.
Art. 5-bis.
Gratuità del procedimento.
(...) (
1).
(1) L'articolo che recitava: "1. Il procedimento di cui
all'articolo 3 è esente dal pagamento del contributo unificato di cui
all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Il procedimento
iscritto prima del 13 marzo 2002 è esente dalla imposta di bollo, dai
diritti di cancelleria e dai diritti di chiamata di causa dell'ufficiale
giudiziario." è stato aggiunto dall'art. 2, D.L. 11 marzo 2002, n.
28 e successivamente abrogato dall'art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n.
113 e dall'art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Art. 5-ter.
Opposizione (1).
1. Contro il decreto che ha deciso sulla domanda di equa riparazione
può essere proposta opposizione nel termine perentorio di trenta giorni
dalla comunicazione del provvedimento ovvero dalla sua notificazione.
2. L'opposizione si propone con ricorso davanti all'ufficio giudiziario
al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. Si applica
l'articolo 125 del codice di procedura civile.
3. La corte d'appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti
del codice di procedura civile. Del collegio non può far parte il
giudice che ha emanato il provvedimento impugnato.
4. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. Il
collegio, tuttavia, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza
non impugnabile, sospendere l'efficacia esecutiva del decreto opposto.
5. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso,
decreto impugnabile per cassazione. Il decreto è immediatamente
esecutivo.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 55, co. 1, lett. f), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134.
Art. 5-quater.
Sanzioni processuali (1).
1. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, ovvero con il
provvedimento che definisce il giudizio di opposizione, il giudice,
quando la domanda per equa riparazione è dichiarata inammissibile ovvero
manifestamente infondata, può condannare il ricorrente al pagamento in
favore della cassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore ad
euro 1.000 e non superiore ad euro10.000.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 55, co. 1, lett. f), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134.
Art. 5-quinquies.
Esecuzione forzata (1).
1. Al fine di assicurare un'ordinata programmazione dei pagamenti dei
creditori di somme liquidate a norma della presente legge, non sono
ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso la Tesoreria centrale
e presso le Tesorerie provinciali dello Stato per la riscossione
coattiva di somme liquidate a norma della presente legge.
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 294-bis e 294-ter,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i creditori di dette somme, a pena
di nullità rilevabile d'ufficio, eseguono i pignoramenti e i sequestri
esclusivamente secondo le disposizioni del libro III, titolo II, capo II
del codice di procedura civile, con atto notificato ai Ministeri di cui
all'articolo 3, comma 2, ovvero al funzionario delegato del distretto
in cui è stato emesso il provvedimento giurisdizionale posto in
esecuzione, con l'effetto di sospendere ogni emissione di ordinativi di
pagamento relativamente alle somme pignorate. L'ufficio competente
presso i Ministeri di cui all'articolo 3, comma 2, a cui sia stato
notificato atto di pignoramento o di sequestro, ovvero il funzionario
delegato sono tenuti a vincolare l'ammontare per cui si procede,
sempreché esistano in contabilità fondi soggetti ad esecuzione forzata;
la notifica rimane priva di effetti riguardo agli ordini di pagamento
che risultino già emessi.
3. Gli atti di pignoramento o di sequestro devono indicare a pena di
nullità rilevabile d'ufficio il provvedimento giurisdizionale posto in
esecuzione.
4. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati
alla Tesoreria centrale e alle Tesorerie provinciali dello Stato non
determinano obblighi di accantonamento da parte delle Tesorerie
medesime, nè sospendono l'accreditamento di somme a favore delle
Amministrazioni interessate. Le Tesorerie in tali casi rendono
dichiarazione negativa, richiamando gli estremi della presente
disposizione di legge.
5. L'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, si applica anche
ai fondi destinati al pagamento di somme liquidate a norma della
presente legge, ivi compresi quelli accreditati mediante aperture di
credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e
periferici delle amministrazioni interessate.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 6, co. 6, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni nella L. 6 giugno 2013, n. 64.
Art. 6.
Norma transitoria.
1. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, coloro i quali abbiano già tempestivamente presentato
ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, sotto il profilo del
mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6,
paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto
1955, n. 848, possono presentare la domanda di cui all'articolo 3 della
presente legge qualora non sia intervenuta una decisione sulla
ricevibilità da parte della predetta Corte europea. In tal caso, il
ricorso alla corte d'appello deve contenere l'indicazione della data di
presentazione del ricorso alla predetta Corte europea.
2. La cancelleria del giudice adìto informa senza ritardo il Ministero
degli affari esteri di tutte le domande presentate ai sensi
dell'articolo 3 nel termine di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 7.
Disposizioni finanziarie.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
in lire 12.705 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'àmbito dell'unità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero (19).
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3813):
Presentato dal senatore Michele Pinto ed altri il 16 febbraio 1999.
Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede referente, il 4
marzo 1999 con pareri delle commissioni 1a, 3a, 4a, 5a e 6a, e giunta
per gli affari delle Comunita' europee.
Esaminato dalla 2a commissione il 21, 27 e 28 aprile 1999; 16 e 22
marzo 2000; 25 e 31 maggio 2000; 29 giugno 2000; 4, 5 e 6 luglio 2000.
Relazione scritta presentata il 14 settembre 2000 (atto n. 3813/A-relatore sen. Follieri).
Esaminato in aula ed approvato il 28 settembre 2000.
Camera dei deputati (atto n. 7327):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 4
ottobre 2000 con pareri delle commissioni I, III, IV, V, VI e XIV.