giovedì 25 giugno 2015

Suicidi in aumento per crisi



Tutti gli anni aumentano le persone che si tolgono la vita a causa della crisi in cui versa il paese. Spesso sono imprenditori, come l’ultimo in ordine cronologico, Egidio Maschio. Persone che hanno avuto per decenni aziende che hanno fatto successo, con molti dipendenti e che all’improvviso si trovano in grosse difficoltà economiche che non riescono a fronteggiare. 

Vivono tutto ciò come un fallimento personale e la vergogna gli fa prendere la decisione più drastica. Invece il fallimento è delle nostre istituzioni che, oltre a essere a guida di un paese all’interno della discutibile comunità europea e che ha adottato la moneta unica che non è d’aiuto, non sono in grado di contrastare la grossa corruzione e l’evasione fiscale che hanno portato l’Italia  sul baratro.

Per di più le banche prendono parecchi soldi dalla Bce a interessi stracciati, ma poi non fanno credito alle aziende in difficoltà o nascenti. E spesso chiedono il rientro in tempi stretti dei finanziamenti erogati in tempi migliori. Tutto ciò porta le persone a non vedere uno sbocco verso un futuro dignitoso e può, talvolta, portarle alla disperazione.
(Pubblicato su Libero del 5 luglio 2015)
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martedì 23 giugno 2015

OPINIONI SUL NUOVO "FATTO QUOTIDIANO"




OGGI 23 GIUGNO E' USCITO IN EDICOLA IL FATTO QUOTIDIANO IN UNA NUOVA VESTE. COSA NE PENSATE?
Marco Travaglio ci ha spiegato perchè ha deciso di cambiare il giornale, sia nella veste grafica che nei contenuti. 
Sicuramente il forte calo delle vendite ha inciso in qeusta decisione.

La nuova veste del Fatto Quotidiano, ad un primo sguardo mi piace, sicuramente il giornale è più completo, ormai era diventato piuttosto pesante, con poche notizie e ripetitive. Troppi articoli che entravano nei particolari giudiziari ben poco interessanti per il lettore. La sostanza e la coerenza con quello che è sempre stato dalla mascita sono le uniche cose importanti.
Certamente adesso è molto più simile ad altri giornali (nella grafica è molto simile al  Corriere della Sera), con pagine dedicate a vari argomenti, persino a Expo (anche se due pagine affidate a Selvaggia Lucarelli mi sembrano troppe, oltretutto la sua presenza in un giornale come il Fatto desta molta perplessità). Inoltre continua ormai da un mese e mezzo l'assenza di Sandra Amurri, di cui è sollecitato il ritorno da parte dei lettori affezionati.

Bisogna vedere tutto ciò come viene interpretato dai lettori del Fatto, che deve comunque rimanere un giornale "diverso". Deve rimanere il giornale di riferimento per le persone oneste e che vorrebbero cambiare lo stato penoso in cui versa il paese. Deve rimanere il giornale che informa su tutto ciò che riguarda la "casta", ma anche su cose più "pratiche" che riguardano direttamente i cittadini. con le notizie che altri giornali non dicono. 

Che lo faccia in modo meno gridato è sicuramente un fatto positivo, come ha detto Marco Travaglio nella presentazione, le cose si possono dire in maniera chiara sia "gridando" che con un linguaggio più "morbido", la sostanza non cambia.
Peccato siano riusciti a fare uno dei loro pasticci: aumentato il prezzo (2° aumento in 9 mesi!) ma lasciato il prezzo di copertina a 1,40, così le polemiche alle edicole si sprecano, anche perchè, giustamente, i lettori lo vogliono pagare 1,40 come scritto!

Ho deciso quindi, come altre volte, di raccogliere le opinioni delle persone del gruppo che gli manderò tra qualche giorno o, se andrò, glieli darò personalmente venerdì 26 giugno a Carpi. 
Se volete lasciate i vs. commenti che, come le altre volte, verrano riportati qui fedelmente con nome e cognome. Grazie!
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venerdì 12 giugno 2015

Legge sui fallimenti sconosciuta ai più

Voglio portare a conoscenza della Legge Pinto, una legge che permette di avere un risarcimento dallo Stato nel caso fallimento si chiuda oltre i sei anni dal suo inizio.
E' una legge abbastanza sconosciuta e, ovviamente, poco "pubblicizzata" ma che può far incassare delle belle sommette visto che in Italia i fallimenti durano sempre tantissimi anni.
Questo è un link dove si può vedere la normativa con tutte le modifiche apportate negli anni.

IL TESTO DELLA LEGGE

LEGGE 24 marzo 2001, n. 89
Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile.

(G.U. SERIE GENERALE N. 78 DEL 3/4/2001)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:
Capo I
DEFINIZIONE IMMEDIATA DEL PROCESSO CIVILE

Art. 1.
Pronuncia in camera di consiglio

1. L'articolo 375 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 375. - (Pronuncia in camera di consiglio). - La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:
1) dichiarare l'inammissibilita' del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto;
2) ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332;
3) dichiarare l'estinzione del processo per avvenuta rinuncia a norma dell'articolo 390;
4) pronunciare in ordine all'estinzione del processo in ogni altro caso;
5) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione.
La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia sentenza in camera di consiglio quando il ricorso principale e quello incidentale eventualmente proposto sono manifestamente fondati e vanno, pertanto, accolti entrambi, o quando riconosce di dover pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi, nonche' quando un ricorso va accolto per essere manifestamente fondato e l'altro va rigettato per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi.
La Corte, se ritiene che non ricorrano le ipotesi di cui al primo e al secondo comma, rinvia la causa alla pubblica udienza.
Le conclusioni del pubblico ministero, almeno venti giorni prima dell'adunanza della Corte in camera di consiglio, sono notificate agli avvocati delle parti, che hanno facolta' di presentare memorie entro il termine di cui all'articolo 378 e di essere sentiti, se compaiono, nei casi previsti al primo comma, numeri 1), 4) e 5), limitatamente al regolamento di giurisdizione, e al secondo comma".
Capo II
EQUA RIPARAZIONE

Art. 2.
Diritto all'equa riparazione.

1. Chi ha subìto un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione.

2. Nell'accertare la violazione il giudice valuta la complessità del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione (1).

2-bis. Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità. Ai fini del computo della durata il processo si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la notificazione dell'atto di citazione. Si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni. Il processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualità di imputato, di parte civile o di responsabile civile, ovvero quando l'indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari (5).

2-ter. Si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni (3).
2-quater. Ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l'impugnazione e la proposizione della stessa (4).
2-quinquies. Non è riconosciuto alcun indennizzo:
a) in favore della parte soccombente condannata a norma dell'articolo 96 del codice di procedura civile;
b) nel caso di cui all'articolo 91, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile;
c) nel caso di cui all'articolo 13, primo comma, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
d) nel caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione connessa a condotte dilatorie della parte;
e) quando l'imputato non ha depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini cui all'articolo 2-bis;
f) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento (5).
3. (...) (6).
(1) Comma così sostituito dall'art. 55, co. 1, lett. a), n. 1), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134.
(2) Comma aggiunto dall'art. 55, co. 1, lett. a), n. 2), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134.
(3) Comma aggiunto dall'art. 55, co. 1, lett. a), n. 2), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134.
(4) Comma aggiunto dall'art. 55, co. 1, lett. a), n. 2), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134.
(5) Comma aggiunto dall'art. 55, co. 1, lett. a), n. 2), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134.
(6) Il comma che recitava: "3. Il giudice determina la riparazione a norma dell' articolo 2056 del codice civile, osservando le disposizioni seguenti:
a) rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di cui al comma 1;
b) il danno non patrimoniale è riparato, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dell'avvenuta violazione.
" è stato abrogato dall'art. 55, co. 1, lett. a), n. 3), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134.

Art. 2-bis.
Misura dell'indennizzo (1).

1. Il giudice liquida a titolo di equa riparazione una somma di denaro, non inferiore a 500 euro e non superiore a 1.500 euro, per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo.
2. L'indennizzo è determinato a norma dell'articolo 2056 del codice civile, tenendo conto:
a) dell'esito del processo nel quale si è verificata la violazione di cui al comma 1 dell'articolo 2;
b) del comportamento del giudice e delle parti;
c) della natura degli interessi coinvolti;
d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte.
3. La misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 55, co. 1, lett. b), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134.
Art. 3.
Procedimento (1).

1. La domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata. Si applica l'articolo 125 del codice di procedura civile.
2. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Unitamente al ricorso deve essere depositata copia autentica dei seguenti atti:
a) l'atto di citazione, il ricorso, le comparse e le memorie relativi al procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata;
b) i verbali di causa e i provvedimenti del giudice;
c) il provvedimento che ha definito il giudizio, ove questo si sia concluso con sentenza od ordinanza irrevocabili.
4. Il presidente della corte d'appello, o un magistrato della corte a tal fine designato, provvede sulla domanda di equa riparazione con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso. Si applicano i primi due commi dell'articolo 640 del codice di procedura civile.
5. Se accoglie il ricorso, il giudice ingiunge all'amministrazione contro cui è stata proposta la domanda di pagare senza dilazione la somma liquidata a titolo di equa riparazione, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione. Nel decreto il giudice liquida le spese del procedimento e ne ingiunge il pagamento.
6. Se il ricorso è in tutto o in parte respinto la domanda non può essere riproposta, ma la parte può fare opposizione a norma dell'articolo 5-ter.
7. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili.
(1) L'articolo che recitava: "1. La domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto e' concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata.
2. La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile.
3. Il ricorso e' proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi e' proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze.
4. La corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della camera di consiglio, e' notificato, a cura del ricorrente, all'amministrazione convenuta, presso l'Avvocatura dello Stato. Tra la data della notificazione e quella della camera di consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.
5. Le parti hanno facolta' di richiedere che la corte disponga l'acquisizione in tutto o in parte degli atti e dei documenti del procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2 ed hanno diritto, unitamente ai loro difensori, di essere sentite in camera di consiglio se compaiono. Sono ammessi il deposito di memorie e la produzione di documenti sino a cinque giorni prima della data in cui e' fissata la camera di consiglio, ovvero sino al termine che e' a tale scopo assegnato dalla corte a seguito di relativa istanza delle parti.
6. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per cassazione. Il decreto e' immediatamente esecutivo.
7. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene, nei limiti delle risorse disponibili, a decorrere dal 1º gennaio 2002
." è stato così sostituito dall’art. 55, co. 1, lett. c), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134.
Art. 4.
Termine di proponibilità (1).

1. La domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva.
(1) L'articolo che recitava: "Art. 4. Termine e condizioni di proponibilità. 1. La domanda di riparazione puo' essere proposta durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva." è stato così sostituito dall’art. 55, co. 1, lett. d), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134.

Art. 5.
Notificazioni e comunicazioni (1).

1. Il ricorso, unitamente al decreto che accoglie la domanda di equa riparazione, è notificato per copia autentica al soggetto nei cui confronti la domanda è proposta.
2. Il decreto diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento e la domanda di equa riparazione non può essere più proposta.
3. La notificazione ai sensi del comma 1 rende improponibile l'opposizione e comporta acquiescenza al decreto da parte del ricorrente.
4. Il decreto che accoglie la domanda è altresì comunicato al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilità, nonché ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento.
(13) L'articolo che recitava: "Art. 5. Comunicazioni. 1. Il decreto di accoglimento della domanda e' comunicato a cura della cancelleria, oltre che alle parti, al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilita', nonche' ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento." è stato così sostituito dalla lettera e) del comma 1 dell’art. 55, co. 1, lett. e), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134.

Art. 5-bis.
Gratuità del procedimento.

(...) (1).
(1) L'articolo che recitava: "1. Il procedimento di cui all'articolo 3 è esente dal pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Il procedimento iscritto prima del 13 marzo 2002 è esente dalla imposta di bollo, dai diritti di cancelleria e dai diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario." è stato aggiunto dall'art. 2, D.L. 11 marzo 2002, n. 28 e successivamente abrogato dall'art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall'art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Art. 5-ter.
Opposizione (1).

1. Contro il decreto che ha deciso sulla domanda di equa riparazione può essere proposta opposizione nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento ovvero dalla sua notificazione.
2. L'opposizione si propone con ricorso davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. Si applica l'articolo 125 del codice di procedura civile.
3. La corte d'appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Del collegio non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento impugnato.
4. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. Il collegio, tuttavia, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l'efficacia esecutiva del decreto opposto.
5. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per cassazione. Il decreto è immediatamente esecutivo.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 55, co. 1, lett. f), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134.
Art. 5-quater.
Sanzioni processuali (1).

1. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, ovvero con il provvedimento che definisce il giudizio di opposizione, il giudice, quando la domanda per equa riparazione è dichiarata inammissibile ovvero manifestamente infondata, può condannare il ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore ad euro 1.000 e non superiore ad euro10.000.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 55, co. 1, lett. f), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134.
Art. 5-quinquies.
Esecuzione forzata (1).

1. Al fine di assicurare un'ordinata programmazione dei pagamenti dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge, non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso la Tesoreria centrale e presso le Tesorerie provinciali dello Stato per la riscossione coattiva di somme liquidate a norma della presente legge.
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 294-bis e 294-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i creditori di dette somme, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, eseguono i pignoramenti e i sequestri esclusivamente secondo le disposizioni del libro III, titolo II, capo II del codice di procedura civile, con atto notificato ai Ministeri di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero al funzionario delegato del distretto in cui è stato emesso il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione, con l'effetto di sospendere ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate. L'ufficio competente presso i Ministeri di cui all'articolo 3, comma 2, a cui sia stato notificato atto di pignoramento o di sequestro, ovvero il funzionario delegato sono tenuti a vincolare l'ammontare per cui si procede, sempreché esistano in contabilità fondi soggetti ad esecuzione forzata; la notifica rimane priva di effetti riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi.
3. Gli atti di pignoramento o di sequestro devono indicare a pena di nullità rilevabile d'ufficio il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione.
4. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati alla Tesoreria centrale e alle Tesorerie provinciali dello Stato non determinano obblighi di accantonamento da parte delle Tesorerie medesime, nè sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate. Le Tesorerie in tali casi rendono dichiarazione negativa, richiamando gli estremi della presente disposizione di legge.
5. L'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, si applica anche ai fondi destinati al pagamento di somme liquidate a norma della presente legge, ivi compresi quelli accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni interessate.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 6, co. 6, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni nella L. 6 giugno 2013, n. 64.
Art. 6.
Norma transitoria.

1. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali abbiano già tempestivamente presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, possono presentare la domanda di cui all'articolo 3 della presente legge qualora non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilità da parte della predetta Corte europea. In tal caso, il ricorso alla corte d'appello deve contenere l'indicazione della data di presentazione del ricorso alla predetta Corte europea.
2. La cancelleria del giudice adìto informa senza ritardo il Ministero degli affari esteri di tutte le domande presentate ai sensi dell'articolo 3 nel termine di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 7.
Disposizioni finanziarie.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 12.705 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero (19).
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3813):
Presentato dal senatore Michele Pinto ed altri il 16 febbraio 1999.
Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede referente, il 4 marzo 1999 con pareri delle commissioni 1a, 3a, 4a, 5a e 6a, e giunta per gli affari delle Comunita' europee.
Esaminato dalla 2a commissione il 21, 27 e 28 aprile 1999; 16 e 22 marzo 2000; 25 e 31 maggio 2000; 29 giugno 2000; 4, 5 e 6 luglio 2000.
Relazione scritta presentata il 14 settembre 2000 (atto n. 3813/A-relatore sen. Follieri).
Esaminato in aula ed approvato il 28 settembre 2000.
Camera dei deputati (atto n. 7327):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 4 ottobre 2000 con pareri delle commissioni I, III, IV, V, VI e XIV.

martedì 9 giugno 2015

Perchè leggere "Slurp", il libro di Marco Travaglio

Ho finito di Leggere l’ultimo libro di Marco Travaglio “Slurp”, edito da Chiarelettere. 

La scelta del sottotitolo “Dizionario delle lingue italiane”  è una bellissima anticipazione   di ciò che verrà trattato nel libro. Come sempre nei suoi testi Marco fa un preciso prologo sull’argomento che tratterà nel libro in questione. In questo caso si parla del giornalismo spesso venduto al potere e di come alcuni giornali scrivano articoli che sono chiaramente di parte, quella del governo e dei potenti di turno.  
Con l’ironia che gli è solita, Marco riporta tanti esempi di frasi molto asservite estrapolate da articoli (di cui riporta fedelmente la fonte perché non scrive mai a vanvera, ma è sempre ben documentato) o addirittura articoli interi che leccano molto il sedere della persona menzionata.

Questo “vizio” si è visto particolarmente negli ultimi 20/22 anni, a partire dal governo Berlusconi che è stato l’esempio più chiaro di questo modo di scrivere a 90 gradi, probabilmente perché B. è padrone di televisioni e di molti giornali che lo hanno portato ad essere il più leccato.  Ma anche con il governo Monti non si è scherzato, si è arrivati a leccare perfino il suo cane.
Come non è stato da meno il Capo dello Stato Napolitano che, con i suoi continui e discutibili moniti, è sempre stato appoggiato da gran parte della stampa.
Ora anche il governo Renzi viaggia molto bene su questo percorso, pur non possedendo giornali e televisioni, riesce comunque ad essere costantemente al centro dell’attenzione con alcuni giornali che a ogni cosa che fa, ogni frase detta o tweet, vede l’appoggio incondizionato alle sue parole, spesso in modo veramente ridicolo.
Marco nel suo libro racconta tutto questo e molto altro, un testo piacevole da leggere, non pesante e, a tratti, pure divertente, se non ci fosse da piangere per la inutilità della nostra informazione. Nel 2014 nella classifica della libertà di stampa siamo scesi  al 73esimo posto, tra la Moldavia e il Nicaragua, dimostrando come la situazione sia in peggioramento.

Oltre al potere di turno che è in grado di controllare la stampa grazie alle intimidazioni fatte ai giornalisti, alle leggi discutibili sulla libertà di scrivere o di parlare che spesso portano a sentenze che costringono i giornali o i giornalisti a multe salatissime, gioca a favore di questa sudditanza anche l’erogazione di finanziamenti pubblici che quasi tutti i giornali (tranne il Fatto Quotidiano) percepiscono in maniera vergognosa. E gioca a favore anche la pubblicità, spesso le aziende che intendono pubblicizzare i loro prodotti o servizi scelgono i giornali che mai li hanno criticati. E visto che in Italia la corruzione e gli inciuci sono presenti quasi ovunque è facile immaginare come chi faccia il proprio mestiere di giornalista veda difficilmente nel proprio giornale cadere la scelta pubblicitaria della aziende. E qui possiamo menzionare nuovamente il Fatto Quotidiano che ha ben poca pubblicità.

Marco Travaglio quindi, nelle oltre 500 pagine di questo bel libro, con il suo splendido modo di scrivere e la sua precisione, cerca di far capire ai lettori quanto poco attendibile sia l’informazione in Italia e, con la sua straordinaria ironia, commenta gli articoli riportati mettendo in evidenza le assurdità delle molte cose che vengono scritte.

L’unico difetto che trovo in questo libro è la presentazione in ultima di copertina che lo stesso Marco fa del volume e l’uso ripetitivo della parola “leccaculo” (presente troppo spesso anche nel volume). Essendo la prima cosa che una persona legge prendendo in mano il libro per capirne il contenuto e deciderne magari l’acquisto, avrei evitato. Ma è ben poca cosa di fronte all’intero testo.

Inoltre Marco sullo stesso argomento e con lo stesso titolo ha portato (e spero porterà ancora) uno spettacolo in teatro, edito da Promomusic, sicuramente esilarante tenendo conto della bravura di Travaglio nell’oratoria. Il prossimo appuntamento dello spettacolo è addirittura all'estero, dove Travaglio è sempre apprezzato come ottimo giornalista libero. Sarà infatti a Ginevra il 19 settembre.
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mercoledì 3 giugno 2015

Vincenzo De Luca non ha vergogna



Nulla di quanto stato detto e scritto è servito a fermare la candidatura di Vincenzo De Luca a governatore della regione Campania che è stato persino eletto dai cittadini con una buona percentuale di voti.   

Candidato dal Pd che evidentemente non si è fatto scrupoli sull’impresentabilità della persona e l’impossibilità a governare per i suoi procedimenti giudiziari per i quali si dovrà dimettere appena eletto, ora De Luca ha persino querelato Rosy Bindi per abuso d’ufficio ritenendo che lui non avrebbe dovuto essere nella lista degli impresentabili della commissione antimafia. 

E’incredibile come questi personaggi non abbiano mai vergogna di nulla e abbiano sempre il coraggio di andare oltre la giustizia e il buon senso pur di tenersi la propria poltrona.
(Pubblicato sul Fatto Quotidiano del 4 giugno 2015)
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