venerdì 28 giugno 2013

Dal 26 giugno aumento dell’imposta di bollo


Ecco uno dei tanti aumenti di imposta in vigore dal 26 giugno 2013.
Con la Legge n. 71 del 24 giugno 2013, di conversione del Decreto Legge n. 43 del
26  aprile  2013,  pubblicata  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.  147  del  25  giugno  2013,  è
stato disposto l’aumento dell'imposta fissa di bollo.
In   particolare,   il   legislatore   ha   disposto   che,   ovunque   ricorrano,  le  misure
dell’imposta fissa di bollo sono rideterminate:
-  nella misura di euro  2,00,  per quella stabilita in precedenza in euro 1,81;
-  nella misura di euro 16,00  per quella stabilita in precedenza in euro 14,62.
 
 L'aumento  del  bollo  è  destinato  a  reperire  le  risorse necessarie a far fronte alla spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal 2014 al 2019 al fine della concessione di contributi a privati, per la ricostruzione o   riparazione   di   immobili,   prioritariamente   adibiti   ad   abitazione   principale, danneggiati  ovvero  per l'acquisto  di  nuove  abitazioni,  sostitutive  dell'abitazione principale distrutta nel corso del sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo.


L’incremento è destinato ad avere effetto in molti ambiti, quali, ad esempio, gli atti
pubblici  e  relative  copie  autentiche,  le  scritture  private  autenticate,  le  scritture
private   non   autenticate   a   firma   “congiunta”,   i   contratti   di   locazione
immobiliare,  le  istanze  alla  pubblica  amministrazione,  le  formalità  nei  pubblici
registri,  l'imposta dovuta per la "bollatura" del libro giornale e del libro degli
inventari,  nonché  per  la  vidimazione  dei  libri  sociali  di  cui  all'articolo  2421
C.c.
Per le imprese individuali e le società di persone, invece, l'imposta di bollo dovuta
per  il  libro  giornale  e  il  libro  degli  inventari  è  maggiorata  di  ulteriori  euro  16,00  e  pertanto è complessivamente pari ad euro 32,00 (16 x 2).

Fatture, note e ricevute
Si  rammenta  che  l’articolo  13,  della  Tariffa    Parte  Prima  -  Allegato  A  del
D.P.R.  n.  642/1972  prevede  l’assoggettamento  all’imposta  di  bollo  “per  ogni
esemplare”  di  “fatture,  note,  conti  e  simili  documenti,  recanti  addebitamenti  o
accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi…”
riguardanti   operazioni   non   soggette   ad   IVA   e   di   importo   complessivo
superiore a 77,47 euro. 

Ricevute, lettere, altri documenti
L'imposta dovuta sulle fatture, note, ricevute e quietanze, di importo superiore a
euro  77,47 è stata quindi aumentata da euro 1,81 ad euro 2,00,  

L’aumento  riguarda  anche  la  misura  dell'imposta  di  bollo  riferita  alle  ricevute,
lettere  e  ricevute  di  accreditamento  e  di  altri  documenti,  anche  se  non
sottoscritti,  connessi  a  rapporti  commerciali  anche  se  consegnati  per  l'incasso
presso  aziende  di  credito,  di  cui  l’articolo  14,  della  Tariffa    Parte  Prima  -
Allegato  A  del  D.P.R.  n.  642/1972.  L'ammontare  dell'imposta  è  differenziato  a
seconda dell'importo del documento: 
Atto
Fino al 25/06/13
Dal 26/06/13
Ricevute, lettere e ricevute di  accreditamento e altri documenti,   anche se non sottoscritti, nascenti da rapporti di carattere commerciale, negoziati,  ancorché  consegnati  per  l'incasso, presso  aziende  e  istituti  di  credito,  per  ogni esemplare: quando la somma non supera  : euro 129,11







euro 1,81 







euro  2,00
oltre euro 129,11 fino a euro 258,23
euro 2,58
euro 2,58
oltre euro 258,23  fino a euro 516,46
euro 4,65
euro 4,65
oltre euro 516,46
euro 6,80
euro 6,80

Nota  bene  :  Considerato  che  l’imposta  di  bollo  è  generalmente  assolta  mediante
contrassegno  rilasciato,  con  modalità  telematiche,  da  parte  degli  intermediari
convenzionati  con  l’Agenzia  delle  Entrate  (tabaccai),  in  caso  marche  da  bollo  in
giacenze di importi inferiori a quelli ora richiesti, non dovrebbero esserci problemi
per acquistare marche di valore tale da consentirne l’integrazione (pari a euro 0,19
ovvero euro 1,38).                                                                                 (Fonte Unindustria)
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