La norma antiriciclaggio è di dieci anni fa, ma le sanzioni sono state inasprite nel 2017, portando l’ammenda da 3.000 a 50.000 euro per importi trasferiti da un minimo di 1.000 a un massimo di 250.000 euro.
A fronte di 1.692 assegni contestati, rileva il ministero dell’Economia e delle Finanze, in alcuni casi le multe hanno colpito cittadini che in buona fede hanno utilizzato assegni senza clausola di non trasferibilità. Per questo il Mef sta valutando la possibilità di modificare il regime sanzionatorio, recuperando la proporzionalità tra l’importo trasferito e la sanzione.
Dal 2008 le banche non stampano più carnet di assegni senza la clausola di non trasferibilità, il Mef spiega che se qualcuno dovesse trovarsi nel cassetto un vecchio blocchetto può ancora utilizzarlo per trasferimenti di denaro di importo pari o superiore a 1.000 euro a patto che scriva di suo pugno “non trasferibile”. Se l’importo è inferiore a 1.000 euro l’assegno può essere fatto circolare anche senza clausola.
Dall’indagine condotta dal Mef per analizzare la consistenza del fenomeno è emerso che nessuna sanzione è mai stata ancora comminata ai sensi della nuova normativa e che tra tutti i sanzionati solo in 107 hanno deciso di pagare l’oblazione, che consente di concludere anticipatamente il procedimento sanzionatorio.

Prima si rischiava di pagare sanzioni da 1.000 ad addirittura 250.000 euro, oggi, dopo il D.Lgs. n. 90/2017, le multe vanno dai 3.000 ai 50.000, con la possibilità di pagare un importo ridotto facendo ricorso alla cosiddetta oblazione: si va in questi casi da 6.000 euro (il doppio della sanzione minima) fino a 16.600 euro (un terzo della sanzione massima). Comunque, una bella cifra, che di sicuro spinge a controllare l’utilizzo esclusivo di assegni non trasferibili.
E' assurdo che la sanzione sia “assoluta”, senza cioè alcun legame con gli importi trasferiti: il rischio è quindi quello di dover pagare sanzioni da migliaia di euro per assegni di valore irrisorio. Lo stesso MEF ha dichiarato di stare vagliando la possibilità di modificare il regime sanzionatorio, recuperando la proporzionalità tra l’importo trasferito e la sanzione.
Se per caso ci si trova di fronte un assegno che non ha la dicitura "non trasferibile", il cittadino può apporre personalmente la suddetta dicitura.

L’unico caso in cui la banca può essere corresponsabile è quando il cliente può dimostrare che il libretto privo di clausola “non trasferibile” sia stato consegnato dalla banca dopo l’entrata in vigore della normativa.
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